Art. 4 
 
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in  occasione
                      di competizioni sportive 
 
  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: 
  «Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1  Fuori  dai  casi  di
adozione  da  parte  del  Prefetto  di   provvedimenti   di   propria
competenza,  in  caso  di  gravi  episodi  di  violenza  commessi  in
occasione  di  competizioni  riguardanti  il  gioco  del  calcio,  il
Ministro  dell'interno,  quale  autorita'   nazionale   di   pubblica
sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il  divieto,  per  una
durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli
impianti  sportivi  in  cui  si  svolgono  gli  incontri  di   calcio
individuati  in  relazione  al  pericolo  di  turbativa   dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il  divieto  di
vendita di titoli  di  accesso  ai  medesimi  impianti  sportivi  nei
confronti  dei  residenti  della  provincia  delle   squadre   ospiti
interessate.»; 
    b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche  nel  caso
di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2  del
medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del  reato
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993,  n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  1993,  n.
205,». 
  2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  dopo  le  parole:  «che  hanno  preso  parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni  di  violenza  di  cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alle persone che,  per  il  loro  comportamento,
debba ritenersi,  anche  sulla  base  della  partecipazione  in  piu'
occasioni  alle  medesime  manifestazioni,  ovvero  della   reiterata
applicazione nei loro confronti del  divieto  previsto  dallo  stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle
persone in occasione o a causa dello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive». 
  3. Al decreto-legge  24  febbraio  2003,  n.  28,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1-quater: 
      1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi  1,  2,  3,  4,  5-bis  e
5-ter»; 
      2) dopo il comma 5-bis, e' inserito  il  seguente:  «5-ter.  Le
disposizioni  di  cui  al  comma  5-bis  si   applicano   anche   per
l'adeguamento degli impianti necessario alla  loro  riqualificazione,
nonche' alla  segmentazione  dei  settori  e  all'abbattimento  delle
barriere, anche in via sperimentale,  in  attuazione  degli  obblighi
imposti dai competenti organismi  calcistici,  anche  internazionali,
ovvero   definiti   in   sede   di   Osservatorio   nazionale   sulle
manifestazioni  sportive,  ferme   restando   le   competenze   della
Commissione tecnica di cui  all'articolo  80  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773.»; 
    b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole:  «per  una  durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono  sostituite
dalle seguenti: «per una  durata  non  inferiore  a  un  anno  e  non
superiore a tre anni».