Art. 4
Procedimento per l'accertamento
e l'irrogazione delle sanzioni
1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto
compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da
adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia,
disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle
sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale,
la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con
l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del
procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita'
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita',
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento
sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione
degli estremi della violazione.
3. L'Autorita' determina l'importo delle sanzioni amministrative
pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per
ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei
principi di effettivita' e proporzionalita' ed in funzione:
a) della gravita' della violazione;
b) della reiterazione della violazione;
c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione;
d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla
violazione rispetto a quelli trasportati.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i
soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento
sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento
di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo e'
assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in
misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni,
applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
Note all'art. 4:
Il Capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981,
689, citato nelle note alle premesse , cosi recita :
"Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I
Principi generali
"Art. 1.
(Principio di legalita')
Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati.
Art. 2.
(Capacita' di intendere e di volere)
Non puo' essere assoggettato a sanzione amministrativa
chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri
indicati nel codice penale, la capacita' di intendere e di
volere, salvo che lo stato di incapacita' non derivi da sua
colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del
precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
Art. 3.
(Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno e' responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore
sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non
e' determinato da sua colpa.
Art. 4.
(Cause di esclusione della responsabilita')
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di
necessita' o di legittima difesa.
Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita',
della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato
l'ordine.
I comuni, le province, le comunita' montane e i loro
consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di
lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le
istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario
nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano
l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e
gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre
1997.
Art. 5.
(Concorso di persone)
Quando piu' persone concorrono in una violazione
amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge.
Art. 6.
(Solidarieta')
Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o,
se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto
personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta
se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua
volonta'.
Se la violazione e' commessa da persona capace di
intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorita',
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita'
o incaricata della direzione o della vigilanza e' obbligata
in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione.
Art. 7.
(Non trasmissibilita' dell'obbligazione)
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione non si trasmette agli eredi.
Art. 8.
(Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative)
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi
con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative o commette piu'
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata
sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma
soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive
di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 2
dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia'
intervenuta sentenza passata in giudicato.
Art. 8-bis.
(Reiterazione delle violazioni)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di
legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo
stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa
indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni
della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.
Art. 9.
(Principio di specialita')
Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la
disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali,
anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande.
Art. 10.
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite
minimo e limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non
superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non
hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il
limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del
minimo.
Art. 11.
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie)
Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un
limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche'
alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni
economiche.
Art. 12.
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto
applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per
tutte le violazioni per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche
quando questa sanzione non e' prevista in sostituzione di
una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari."
"Sezione II
Applicazione
Art. 13.
(Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14.
(Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 15.
(Accertamenti mediante analisi di campioni)
Se per l'accertamento della violazione sono compiute
analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Art. 16.
(Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione
Art. 17.
(Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.
Art. 18.
(Ordinanza - ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero
La notificazione dell'odinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.
Art. 19.
(Sequestro)
Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati
possono, anche immediatamente, proporre opposizione
all'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18, con
atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione e'
adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non e'
rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento
amministrativo, l'autorita' competente puo' disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle
spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca
obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata,
il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la
confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e'
avvenuto il sequestro.
Art. 20.
(Sanzioni amministrative accessorie)
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione
o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facolta'
e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono
applicabili fino a che e' pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
di connessione di cui all'art. 24, fino a che il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita' stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca
delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto
il pagamento.
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta
la confisca amministrativa delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione e delle cose
che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non
si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad
essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta
effettuata secondo le disposizioni vigenti.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si
applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21.
(Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)
Quando e' accertata la violazione del primo comma
dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui e' ingiunto il
pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di
assicurazione per almeno sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la
quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui
diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene
dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile
il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando e' accertata la violazione dell'ottavo comma
dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e'
sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando e' accertata la violazione del secondo comma
dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sempre
disposta la sospensione della licenza per un periodo non
superiore a dieci giorni.
Art. 22.
(Opposizione all'ordinanza - ingiunzione)
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
Art. 22-bis.
Art. 23.
Art. 24.
(Connessione obiettiva con un reato)
Qualora l'esistenza di un reato dipenda
dall'accertamento di una violazione non costituente reato,
e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato e' pure competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, all'autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nell'istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.
Art. 25.
(Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo
che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla
violazione non costituente reato, e' impugnabile, oltre che
dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona
che sia stata solidalmente condannata al pagamento della
somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che
dichiara la responsabilita' per la predetta violazione,
puo' proporre opposizione anche la persona indicata nel
comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione
per i soli interessi civili.
Art. 26.
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito puo'
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Art. 27.
(Esecuzione forzata)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un
decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.
Art. 28.
(Prescrizione)
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa
la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile.
Art. 29.
(Devoluzione dei proventi)
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare
della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci, e' devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i
proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di
ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
proporzione attribuita a ciascuno di essi.
Art. 30.
(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione
stradale)
Agli effetti della sospensione e della revoca della
patente di guida e del documento di circolazione, si tiene
conto anche delle violazioni non costituenti reato
previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la
sospensione della patente di guida o del documento di
circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se
e' avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il
provvedimento di sospensione e' revocato, qualora
l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli artt.
23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilita' per la
violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca
o sospensione del documento di circolazione da parte del
prefetto o di altra autorita', il provvedimento e'
immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale
della motorizzazione civile.
Art. 31.
(Provvedimenti dell'autorita' regionale)
I provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della
Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.".