Art. 4 
 
 
      Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata 
 
  1. La dichiarazione  precompilata  relativa  al  periodo  d'imposta
precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente. 
  2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole:  «entro  il  mese  di  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; 
  2) alla lettera b), le parole:  «entro  il  mese  di  maggio»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; 
    b) all'articolo 16, comma 1: 
  1) alla lettera a) e alla lettera  c),  le  parole:  «entro  il  30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»; 
  2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  della  trasmissione  della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»; 
    c) all'articolo 17, comma 1: 
  1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «prima  della  trasmissione  della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»; 
  2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 7 luglio». 
  3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine  di
cui all'articolo 13, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164: 
  a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; 
  b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; 
  c) a un  CAF  o  a  un  professionista  indicati  nell'articolo  1,
presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica
di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del  comma  3
dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  sui
dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione
precompilata e comporta assunzione  di  responsabilita'  ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. 
  4. La dichiarazione  precompilata  relativa  al  periodo  d'imposta
precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita'
indicate alle lettere a) e c) del comma  3.  Se  dalla  dichiarazione
emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le
modalita' ed entro i termini previsti per il versamento  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche. 
  5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo  13,  comma  4,
del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  i
coniugi possono congiungere  le  proprie  dichiarazioni  in  sede  di
accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata  messa
a disposizione di  uno  solo  dei  coniugi,  puo'  essere  presentata
dichiarazione congiunta a un CAF o  a  un  professionista  ovvero  al
sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica  da  parte
del contribuente della dichiarazione precompilata. 
  7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelli di  cui
al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere  modificati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati con effetto per le  dichiarazioni  dei  redditi
presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo  d'imposta
2014. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli 13 e 16  del  citato  decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.  164,  come
          modificati dal presente decreto legislativo,  sono  citati,
          rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 2. 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'art.  17  del
          medesimo decreto n.  164  del  1999,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 17 (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta  che  comunicano  ai
          propri sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
              a)  controllare,  sulla  base  dei  dati  ed   elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
              b) consegnare al sostituito, prima  della  trasmissione
          della dichiarazione e comunque entro  il  7  luglio,  copia
          della dichiarazione elaborata ed il relativo  prospetto  di
          liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  7   luglio   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  elaborate  e   i   relativi   prospetti   di
          liquidazione  nonche'  consegnare,  secondo  le   modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche; 
              d) conservare copia delle dichiarazioni e dei  relativi
          prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello di presentazione. 
              2. Il sostituto d'imposta socio  di  un  CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'art. 16.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Ministro
          delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' citato nelle note  all'art.
          1. 
              - Il testo vigente dell'art. 34 del decreto legislativo
          9 luglio 1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni) e' il seguente: 
              «Art. 34 (Attivita'). -  1.  I  centri  costituiti  dai
          soggetti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  l
          dell'art. 32 prestano l'assistenza  fiscale  alle  imprese.
          Sono escluse dall'assistenza fiscale  le  imprese  soggette
          all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  tenute
          alla nomina del collegio  sindacale,  nonche'  quelle  alle
          quali non sono applicabili le disposizioni concernenti  gli
          studi di settore diverse dalle societa' cooperative e  loro
          consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno  riferimento
          alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577. 
              2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
          d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano  l'assistenza
          fiscale nei confronti  dei  contribuenti  non  titolari  di
          redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
          49, comma 1,  e  51  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
          che la richiedono e, in particolare: 
              a)   elaborano   e   predispongono   le   dichiarazioni
          tributarie,  nonche'  curano  gli   ulteriori   adempimenti
          tributari; 
              b) redigono le scritture contabili; 
              c) verificano la conformita'  dei  dati  esposti  nelle
          dichiarazioni alla relativa documentazione; 
              d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
          elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; 
              e)  comunicano  ai  sostituti  d'imposta  il  risultato
          finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
          credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; 
              f)   inviano   all'amministrazione    finanziaria    le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  le  scelte  ai  fini  della
          destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
              4. In relazione alla dichiarazione annuale dei  redditi
          dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e  assimilati
          indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,  lettere  a),  d),
          g), con esclusione delle indennita'  percepite  dai  membri
          del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dei  redditi
          indicati all'art. 49, comma 2,  lettera  a),  del  medesimo
          testo unico, i centri costituiti dai soggetti di  cui  alle
          lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32,  svolgono  le
          attivita' di cui alle lettere  da  c)  a  f)  del  comma  3
          assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  definiti  i
          livelli  di  servizio  anche  in   relazione   agli   esiti
          dell'assistenza  fiscale  e  le   relative   modalita'   di
          misurazione.». 
              - Per il testo  vigente  dell'art.  51-bis  del  citato
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Il testo vigente dell'art. 17 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - I commi 103 e 104 della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abrogati
          dal presente decreto «con effetto per le dichiarazioni  dei
          redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative  al
          periodo  d'imposta  2014,  stabilivano  che,  in  sede   di
          controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art.
          36-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  si  verificasse  il  versamento
          dell'imposta comunale sugli  immobili  relativo  a  ciascun
          fabbricato e  che  nelle  dichiarazioni  dei  redditi,  nel
          quadro relativo ai fabbricati, per  ogni  immobile  dovesse
          essere  indicato  l'importo  dell'imposta  comunale   sugli
          immobili dovuta per l'anno precedente.