Art. 4 
 
 
             Copie per immagine su supporto informatico 
                       di documenti analogici 
 
  1. La copia per immagine su supporto informatico  di  un  documento
analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3,  del  Codice  e'  prodotta
mediante  processi  e  strumenti  che  assicurino  che  il  documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli  del  documento
analogico  da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano  adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della  forma  e  del
contenuto dell'originale e della copia. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  3,  del
Codice, la copia per immagine di uno o piu' documenti analogici  puo'
essere  sottoscritta  con  firma   digitale   o   firma   elettronica
qualificata da chi effettua la copia. 
  3. Laddove richiesta dalla natura dell'attivita', l'attestazione di
conformita' delle copie per immagine su supporto  informatico  di  un
documento analogico di cui all'art. 22, comma  2,  del  Codice,  puo'
essere inserita nel documento informatico  contenente  la  copia  per
immagine. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto  con
firma digitale del notaio o con firma digitale  o  firma  elettronica
qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'attestazione
di conformita' delle copie per immagine su  supporto  informatico  di
uno o piu' documenti analogici puo'  essere  altresi'  prodotta  come
documento informatico separato contenente un riferimento temporale  e
l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico cosi'
prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio  o  con  firma
digitale o firma elettronica qualificata  del  pubblico  ufficiale  a
cio' autorizzato.