Art. 4 
 
 
    Criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche 
                    delle acque minerali naturali 
 
  1. Le domande  di  riconoscimento  delle  acque  minerali  naturali
debbono essere corredate dai certificati di  almeno  quattro  analisi
microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati
alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se  l'acqua  proviene  da
piu' sorgenti, in tale caso, anche alla  miscelazione  delle  singole
sorgenti),  e  dai   relativi   verbali   di   prelevamento   redatti
dall'autorita' sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi. 
  2. Le analisi di cui al comma  1  sono  effettuate  dai  laboratori
pubblici di cui al Decreto del Capo  del  Governo  7  novembre  1939,
recante disposizioni concernenti  le  analisi  delle  acque  minerali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1939, n. 276. 
  3. Dalle analisi deve risultare: 
    1) assenza di coliformi e di Escherichia coli in 250 ml a 37°C  e
a 44,5°C, accertata su semina in due repliche da 250 ml; 
    2) assenza di Streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina
in due repliche da 250 ml; 
    3) assenza di anaerobi  sporigeni  solfito-riduttori  in  50  ml,
accertata su unica semina; 
    4) assenza di Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica
semina; 
    5) assenza di Pseudomonas aeruginosa  in  250  ml,  accertata  su
unica semina. 
  4.  Debbono  inoltre  essere  determinati  i  valori  della  carica
microbica totale a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore; i valori
risultanti da dette determinazioni non devono normalmente superare 20
UFC/ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 UFC/ml a 37°C in  24
ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non
concentrazioni massime. 
  5. I metodi da utilizzarsi per la ricerca dei parametri di  cui  ai
commi 3 e 4 devono essere quelli indicati nell'allegato IV. 
  6. Il giudizio favorevole dei parametri di  cui  ai  commi  3  e  4
indica che l'acqua puo' essere considerata  esente  da  microrganismi
patogeni. 
  7. L'assenza di specifici parassiti e  di  specifici  microrganismi
patogeni (allegato IV, paragrafo 2.7) deve essere accertata  solo  in
caso di rischio di contaminazione.