Art. 4 Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalita' piu' idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite. 2. La domanda puo' essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell' ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. 3. La domanda e' presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2. 4. Nella domanda il genitore e' tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione. 5. In caso di incapacita' di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.