Art. 4 
 
                   Criteri minimi degli interventi 
 
  1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato  tutti  i
soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: 
    a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza
energetica e degli usi finali  dell'energia  dovranno  conseguire  un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica  dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo  massimo  di
tre  anni  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  di  riqualificazione
energetica; 
    b) i progetti  di  intervento  dovranno  rispettare  i  requisiti
tecnici minimi e i costi  unitari  massimi  di  cui  al  decreto  del
Ministero per lo sviluppo economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  28
dicembre 2012 (Conto Termico); 
    c) i  progetti  di  intervento,  qualora  reso  necessario  dalle
condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme
sulla sicurezza dei luoghi e  degli  impianti  nonche'  le  norme  in
materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5; 
    d) i progetti  di  intervento  dovranno  altresi'  assicurare  la
bonifica  o  messa  in  sicurezza  delle  parti  di  immobile  o  sue
pertinenze contaminate da amianto. Tali opere,  qualora  strettamente
funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate  nel
limite  dell'importo  massimo  finanziabile  previsto   per   singolo
edificio ai sensi del successivo art. 5.