Art. 4 Criteri minimi degli interventi 1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi: a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica; b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico); c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonche' le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5; d) i progetti di intervento dovranno altresi' assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5.