Art. 4 
 
 
               Stipula del contratto di finanziamento 
                  ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Per le richieste di finanziamento in  relazione  alle  quali  il
Ministero ha comunicato la disponibilita' delle  risorse  finanziarie
necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la  Societa'
finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di  ricezione  della
comunicazione, alla stipula del relativo contratto di  finanziamento.
Trascorso detto termine  il  finanziamento  decade,  fatta  salva  la
possibilita' del Ministero di concedere una proroga di non  oltre  60
giorni  su  specifica  richiesta  della  Societa'   finanziaria.   Il
contratto di finanziamento, redatto secondo lo  schema  riportato  in
allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della  normativa  europea
di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale  vengono
concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano
di  investimento,  del  numero  di  rate  previste   dal   piano   di
ammortamento nonche' dell'ammontare dell'agevolazione  corrispondente
al finanziamento agevolato  in  termini  di  equivalente  sovvenzione
lordo, definito secondo quanto  previsto  all'art.  3,  comma  2.  In
particolare, ai fini dell'identificazione del  tasso  agevolato  deve
essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come  tasso  di
attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso  base,
pubblicato   dalla   Commissione   europea    nel    sito    internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, una maggiorazione pari a 100 punti base. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  finanziamento  agevolato  e'   concesso
esclusivamente per la realizzazione di un programma di  investimento,
lo stesso e' erogato per stati di avanzamento a fronte di  titoli  di
spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione  della
prima che puo' essere concessa  in  anticipazione  per  un  ammontare
massimo pari  al  30  per  cento  del  finanziamento,  e',  comunque,
subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,  mediante
esibizione delle relative quietanze, dei titoli di  spesa  presentati
ai  fini  dell'erogazione  precedente.  Il  numero,  i  tempi  e   la
consistenza minima delle erogazioni sono definite  nel  contratto  di
finanziamento di cui al comma 1. 
  3. Al fine di procedere con  l'erogazione  delle  agevolazioni,  la
Societa' finanziaria,  verificata  l'ammissibilita'  della  richiesta
presentata  dalla  societa'  cooperativa  beneficiaria,  richiede  al
Ministero il trasferimento delle  relative  risorse  finanziarie.  Il
Ministero,  previa  verifica  della  regolarita'  contributiva  dalla
societa' cooperativa beneficiaria  e  del  rispetto  della  normativa
applicabile    all'erogazione    delle     agevolazioni,     provvede
tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul  conto
corrente di cui all'art. 5, comma 1. 
  4. I pagamenti dei titoli di spesa non  possono  essere  effettuati
per contanti o attraverso assegni  bancari  o  circolari,  ma  devono
essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer,  di
ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in  grado
di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari.  Nel  caso  in
cui  i  pagamenti  si  riferiscono  ad  attivi  materiali  di   nuova
fabbricazione,   unitamente   alla    dimostrazione    dell'effettivo
pagamento, deve essere presentata anche una  specifica  dichiarazione
del fornitore diretta a comprovare tale requisito. 
  5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla  data  di
stipula  del  contratto  di  finanziamento  di  cui   al   comma   1.
Successivamente  alla   conclusione   del   programma   la   Societa'
finanziaria trasmette al Ministero una relazione  istruttoria  finale
sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema
definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Societa'
finanziarie di cui all'art. 1. 
  6. Le somme  rivenienti  dal  pagamento  da  parte  delle  societa'
cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono
essere versate, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  dalle  Societa'
finanziarie secondo le modalita' indicate con apposita  comunicazione
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.