Art. 4 Stipula del contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni 1. Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la Societa' finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilita' del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Societa' finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonche' dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione pari a 100 punti base. 2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato e' concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso e' erogato per stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima che puo' essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1. 3. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Societa' finanziaria, verificata l'ammissibilita' della richiesta presentata dalla societa' cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarita' contributiva dalla societa' cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'art. 5, comma 1. 4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito. 5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al comma 1. Successivamente alla conclusione del programma la Societa' finanziaria trasmette al Ministero una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Societa' finanziarie di cui all'art. 1. 6. Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle societa' cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Societa' finanziarie secondo le modalita' indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.