Art. 4 
 
 
                     Manifestazione di interesse 
 
  1. I soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze
indicate nella Tabella C, che  non  partecipano  alla  procedura  per
l'attribuzione  delle  misure  compensative  di   cui   al   presente
provvedimento, devono, in  ogni  caso,  esprimere  manifestazione  di
interesse, in ordine di priorita', per tutte le frequenze pianificate
dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalita' di cui all'art.
6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
successive modifiche, come riportato  dalla  Tabella  D,  secondo  le
modalita' di cui alla determina direttoriale di cui all'art. 2, comma
2 del presente decreto. 
  2. Nelle ipotesi dell'art. 2 comma 1, lettera b), la manifestazione
di interesse espressa dal soggetto che  ha  conseguito  il  punteggio
piu' alto complessivamente considerato  dei  singoli  soggetti  sulla
medesima  frequenza  nelle  graduatorie  di  cui   all'art.   4   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  e'  estesa  a  tutti  i  suddetti
soggetti. 
  3.   Il   Ministero   procede   alle   assegnazioni,   secondo   le
manifestazioni di interesse di cui al presente articolo, ai  soggetti
titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate  nella
Tabella  C,  che   non   hanno   partecipato   alla   procedura   per
l'attribuzione delle misure compensative -  nel  caso  in  cui  siano
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  all'art.   4   del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, con riferimento  alla
riduzione del numero delle frequenze nelle regioni interessate  dalla
presente procedura per le finalita' di cui all'art. 6,  comma  8  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  9,  e  successive
modifiche, come riportato dalla Tabella D, in  ordine  decrescente  a
partire  dalla  prima  posizione   nelle   suddette   graduatorie   -
relativamente alle frequenze oggetto di volontario rilascio ai  sensi
dell'art. 2 e a quelle i cui titolari siano  collocati  in  posizione
non piu' utile nelle suddette graduatorie.