Art. 4 
 
 
                      Decadenza della garanzia 
 
  1. La garanzia decade qualora: 
    a) vengano modificate le previsioni dello statuto della  Societa'
in senso non conforme alle condizioni stabilite  dall'articolo  15  e
dal comma 1, dell'articolo 3 del presente decreto; 
    b)  sia  deliberato  lo  scioglimento  della  Societa'  ai  sensi
dell'articolo 2484, primo comma, n. 6), del codice civile; 
    c) il beneficiario sia inadempiente agli obblighi di pagamento di
cui all'articolo 5.