Art. 4
Assenza di regolarita'
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarita' contributiva
in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art.
9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC,
all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con
indicazione analitica delle cause di irregolarita' rilevate da
ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun
Ente, puo' regolarizzare la propria posizione entro un termine non
superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto
per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine
di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni
dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il
Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la
risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che
hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a
debito e delle cause di irregolarita'.