Art. 4
Spese eleggibili al credito d'imposta
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al
presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente
sostenute ai sensi del comma 4:
a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le
spese per:
1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi
di quelli esistenti;
2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma
ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili
soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, per i quali e' necessario il
rispetto sia del volume che della sagoma;
3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia
possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica
della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, per i quali e' necessario il rispetto sia del volume
che della sagoma;
4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra
l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o
sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi
caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
6) realizzazione di balconi e logge;
7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in
veranda;
8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come
chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le
stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni
fiscali;
9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri
aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in
termini di sicurezza, isolamento acustico);
10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della
preesistente con modifica della superficie e dei materiali,
privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili,
tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione
ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi
ai sensi della vigente normativa;
b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, le spese per interventi che possono essere
realizzati sia sulle parti comuni che sulle unita' immobiliari,
quali:
1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti
tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,
impianti di ascensori, domotica);
2) interventi di natura edilizia piu' rilevante, quali il
rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed
esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la
rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, cosi'
come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri
adeguati all'ospitalita' delle persone portatrici di handicap;
4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di
comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione
delle barriere architettoniche;
5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in
remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della
comunicazione ai fini dell'accessibilita';
c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza
energetica, le spese per:
1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica;
2) installazione di schermature solari esterne mobili
finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;
3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della
dispersione termica;
4) installazione di pannelli solari termici per produzione di
acqua;
5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici
finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di
riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led,
attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);
d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le
spese per:
1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di
attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro,
apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e
congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la
preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie,
macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura,
produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative
rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza
energetica, prestazioni;
2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da
esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e
non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e
materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi
per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie,
pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e
strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e
attrezzature sportive pertinenziali;
5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri
benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.
2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili,
ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese
eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per
ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potra'
beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a
200mila euro.
3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto
previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle
imposte sui redditi.
4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da
apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio
sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei
revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei
periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.