Art. 4 Ispezioni sul territorio nazionale relative all'organismo specificato 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale. 2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato, secondo le linee guida adottate con successivo provvedimento. 3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato nonche' di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. 4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovano campioni di insetti vettori infetti si procede al campionamento su materiale asintomatico delle piante specificate di cui al comma 1. 5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio: a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate; b) vie di comunicazione che utilizzano piante specificate per alberature stradali; c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio concernente le piante specificate; d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche. 6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato, di Agenzie regionali strumentali o di altri Enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti. 7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano trimestralmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalita' indicate, fornendo almeno i seguenti elementi: a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche; b) numero di campioni analizzati e le specie ed i relativi risultati; c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio. 8. Il Servizio fitosanitario centrale pubblichera' le comunicazioni ricevute sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.