Art. 4 
 
Elementi  essenziali  e  disposizioni  minime  comuni   del   sistema
  nazionale e regionale di attestazione della prestazione  energetica
  degli edifici 
  1. Costituiscono elementi essenziali del  sistema  di  attestazione
della prestazione energetica degli edifici,  desumibili  dalle  Linee
guida di cui all'Allegato 1: 
  a) le informazioni che devono  obbligatoriamente  essere  contenute
nell'APE,  compresi  i  dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio, i valori  vigenti  a  norma  di  legge,  i  valori  di
riferimento o classi prestazionali che  consentano  ai  cittadini  di
valutare e raffrontare la  prestazione  energetica  dell'edificio  in
forma  sintetica  e  anche  non  tecnica,   i   suggerimenti   e   le
raccomandazioni in  merito  agli  interventi  piu'  significativi  ed
economicamente  convenienti  per  il  miglioramento  della   predetta
prestazione; 
  b) le norme tecniche di riferimento, conformi a  quelle  sviluppate
in ambito europeo e nazionale; 
  c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione  energetica
degli edifici, compresi i metodi  semplificati  di  cui  all'art.  6,
comma 12, lettera a) del decreto legislativo. 
  2.  Costituiscono  altresi'  elementi  essenziali  del  sistema  di
attestazione della prestazione energetica degli edifici  i  requisiti
professionali  e  i  criteri  per  assicurare  la  qualificazione   e
l'indipendenza dei soggetti preposti alla  certificazione  energetica
degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 75. 
  3. L'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del  decreto  legislativo,
ha una validita' temporale massima di dieci anni a  partire  dal  suo
rilascio ed e' aggiornato a ogni  intervento  di  ristrutturazione  o
riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici  in
maniera tale da  modificare  la  classe  energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo   di   efficienza   energetica   degli   impianti   tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,  comprese  le
eventuali necessita' di adeguamento previste dai regolamenti  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel
caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE  decade  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista  la  prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  10  febbraio  2014  e
successive  modificazioni  sono  allegati,  in  originale,  in  copia
cartacea o in formato elettronico, all'APE. 
  4. Ogni APE e' redatto  da  un  soggetto  abilitato  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75  e
riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unita' immobiliare,
pena l'invalidita': 
  a) la prestazione energetica globale  sia  in  termini  di  energia
primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i
rispettivi indici; 
  b)  la  classe  energetica  determinata  attraverso   l'indice   di
prestazione energetica globale,  espresso  in  energia  primaria  non
rinnovabile; 
  c) la qualita' energetica del fabbricato ai fini  del  contenimento
dei consumi energetici per  il  riscaldamento  e  il  raffrescamento,
attraverso  gli  indici  di  prestazione   termica   utile   per   la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 
  d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di  efficienza
energetica vigenti a norma di legge; 
  e) le emissioni di anidride carbonica; 
  f) l'energia esportata; 
  g)  le  raccomandazioni  per   il   miglioramento   dell'efficienza
energetica con le proposte degli  interventi  piu'  significativi  ed
economicamente   convenienti,   distinguendo   gli   interventi    di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; 
  Ogni  APE  riporta,   inoltre,   le   informazioni   correlate   al
miglioramento della prestazione energetica, quali  gli  incentivi  di
carattere  finanziario  e   l'opportunita'   di   eseguire   diagnosi
energetiche. 
  5. Nel caso in cui l'APE sia  sottoscritto  con  firma  digitale  e
venga depositato  su  catasti  o  registri  telematici  appositamente
creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o  societa'  in
house  non  e'  necessaria  la  marcatura  temporale  ai   fini   del
riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla
legge.  L'APE  firmato  digitalmente  resta  valido  secondo   quanto
previsto  al  comma  3,  a  prescindere   dall'eventuale   successiva
cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore
alla firma digitale. 
  6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige
l'APE, deve effettuare almeno  un  sopralluogo  presso  l'edificio  o
l'unita' immobiliare oggetto di attestazione, al fine di  reperire  e
verificare i dati necessari alla sua predisposizione. 
  7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i  corrispondenti
annunci,  effettuati  tramite  tutti   i   mezzi   di   comunicazione
commerciali,  riportano  gli   indici   di   prestazione   energetica
dell'involucro,   l'indice   di   prestazione   energetica    globale
dell'edificio o dell'unita'  immobiliare,  sia  rinnovabile  che  non
rinnovabile, e la classe energetica corrispondente.  A  tal  fine  e'
fatto obbligo  dell'utilizzo,  con  l'esclusione  degli  annunci  via
internet e a mezzo stampa, del format di cui  all'Appendice  C  delle
Linee guida approvate dal presente decreto.