Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede  al  monitoraggio
dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.