(( Art. 4 bis 
 
 
  Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali 
 
  1. Ai fini della sollecita copertura  delle  vacanze  nell'organico
dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate  ad  annullare  le
procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali  bandite
e  non  ancora  concluse  e  a  indire  concorsi  pubblici,  per   un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il
31 dicembre 2016. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso  e  le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di  cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi  di  cui  al
primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle  procedure  di
mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo  30,  comma
2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i
concorsi stessi. Al personale dipendente  dalle  Agenzie  fiscali  e'
riservata una percentuale non superiore al 30  per  cento  dei  posti
messi a concorso.  E'  autorizzata  l'assunzione  dei  vincitori  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 
  2. In relazione all'esigenza di garantire il buon  andamento  e  la
continuita' dell'azione amministrativa,  i  dirigenti  delle  Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa,  possono  delegare,
previa procedura selettiva con criteri  oggettivi  e  trasparenti,  a
funzionari della  terza  area,  con  un'esperienza  professionale  di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette  ai  sensi  del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le
funzioni relative agli uffici  di  cui  hanno  assunto  la  direzione
interinale e i connessi  poteri  di  adozione  di  atti,  escluse  le
attribuzioni  riservate  ad  essi  per  legge,  tenendo  conto  della
specificita'  della  preparazione,  dell'esperienza  professionale  e
delle capacita'  richieste  a  seconda  delle  diverse  tipologie  di
compiti, nonche' della  complessita'  gestionale  e  della  rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per  una  durata
non eccedente l'espletamento dei  concorsi  di  cui  al  comma  1  e,
comunque,  non  oltre  il  31   dicembre   2016.   A   fronte   delle
responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle   deleghe
affidate ai sensi del presente comma,  ai  funzionari  delegati  sono
attribuite,  temporaneamente  e  al  solo   scopo   di   fronteggiare
l'eccezionalita'  della  situazione  in   essere,   nuove   posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma  1,  lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma  2,  senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle  Agenzie  fiscali  e
all'attuazione  dei  previsti  istituti   di   valorizzazione   della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto  sino
all'espletamento dei concorsi banditi  per  la  copertura  dei  posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del  15  per  cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato  ad  economia  di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le  posizioni  organizzative
temporaneamente istituite. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2-bis  dell'art.
          30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
                "Art.  30.  Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  d.lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999) 
              (Omissis). 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  del  comma  1  dell'art.
          23-quinquies  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
                "Art.   23-quinquies.   Riduzione   delle   dotazioni
          organiche  e  riordino  delle   strutture   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali 
              1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
          all'esito  della  riduzione  degli  assetti   organizzativi
          prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148, e le  Agenzie  fiscali  provvedono,
          anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,  entro   il   31   ottobre   2012,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          generale e  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
          dotazioni organiche, in misura: 
                  1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento
          di  quelli  risultanti  a  seguito  dell'applicazione   del
          predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011; 
                  2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra
          personale dirigenziale di livello non generale e  personale
          non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed  il  rapporto
          tra personale dirigenziale di livello generale e  personale
          dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1
          su 20 per  l'Agenzia  delle  entrate  e  ad  1  su  15  per
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Per  assicurare  la
          funzionalita'  dell'assetto  operativo   conseguente   alla
          riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali,
          possono essere previste posizioni organizzative di  livello
          non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti
          dirigenziali coperti alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto ed effettivamente
          soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita' complessive,
          nei  limiti  del  risparmio  di  spesa   conseguente   alla
          riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una  quota
          non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non
          superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare  a  personale
          della terza area che abbia maturato almeno cinque  anni  di
          esperienza professionale nell'area  stessa;  l'attribuzione
          di  tali  posizioni  e'   disposta   secondo   criteri   di
          valorizzazione delle capacita' e del merito sulla  base  di
          apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
          posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di   posizione,
          graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e
          un'indennita' di risultato, in misura complessivamente  non
          superiore  al  50  per  cento  del  trattamento   economico
          attualmente corrisposto al dirigente di seconda  fascia  di
          livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione   della
          retribuzione  di  risultato;  l'indennita'  di   risultato,
          corrisposta  a  seguito  di  valutazione  annuale  positiva
          dell'incarico  svolto,  e'  determinata   in   misura   non
          superiore al 20 per cento  della  indennita'  di  posizione
          attribuita;    in     relazione     alla     corresponsione
          dell'indennita'  di  posizione  non  sono  piu'  erogati  i
          compensi per lavoro straordinario, nonche' tutte  le  altre
          voci del trattamento  economico  accessorio  a  carico  del
          fondo, esclusa l'indennita' di agenzia;  il  fondo  per  il
          trattamento   accessorio   del   personale   dirigente   e'
          corrispondentemente  ridotto  in   proporzione   ai   posti
          dirigenziali coperti e effettivamente  soppressi  ai  sensi
          del presente articolo; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  apportando  una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
          complessiva relativa al numero dei  posti  di  organico  di
          tale personale risultante a seguito dell'applicazione,  per
          il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n.  138
          del  2011  e,  per  le  agenzie,  dell'art.  23-quater  del
          presente decreto. 
              (Omissis).".