Art. 4 Classificazione dei rifiuti radioattivi 1. I rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate dalle norme vigenti sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue: a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve. I rifiuti radioattivi contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino ad un tempo massimo di 5 anni per raggiungere concentrazioni di attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Questi rifiuti hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca. Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un periodo di tempo sufficiente al raggiungimento del suddetto valore di concentrazione di attivita'. b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa. I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di attivita' che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti, ma comunque inferiori a 100 Bq/g di cui al massimo 10 Bq/g per radionuclidi alfa emettitori a lunga vita. In questa categoria rientrano principalmente quei materiali derivanti dalle attivita' di mantenimento in sicurezza e di smantellamento delle installazioni nucleari, da terreni o detriti contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con barriere semplici, ovvero in impianti superficiali, o a piccole profondita', con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione fissati per l'impianto di smaltimento stesso. Sono inclusi in tale categoria i rifiuti contenenti prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni tali da raggiungere in 10 anni valori di concentrazione di attivita' inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni di deposito temporaneo o di gestione di rifiuti ai fini dello smaltimento, quali quelle autorizzate ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'. I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti per i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento necessitano di un confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di anni. In questa categoria rientrano i rifiuti radioattivi caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori o uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o uguali a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita del Nichel e inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi a lunga vita. In questa categoria rientra gran parte dei rifiuti provenienti dalle installazioni nucleari, quali le parti e i componenti di impianti derivanti dalle operazioni di smantellamento e da alcuni impieghi medici, industriali e di ricerca scientifica. Tale categoria di rifiuti puo' essere smaltita in impianti di smaltimento superficiali, o a piccole profondita', con barriere ingegneristiche, quale il Deposito Nazionale previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel rispetto dei previsti obiettivi di radioprotezione. d) Rifiuti radioattivi di media attivita'. I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' superiori ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento, l'adozione di misure per la dissipazione del calore generato. In questa categoria rientrano i rifiuti che contengono radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei casi, un grado di isolamento superiore rispetto a quello di un impianto di smaltimento superficiale con barriere ingegneristiche e quindi lo smaltimento in formazioni geologiche. Nelle more della disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica, tali rifiuti dovranno essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. Tali rifiuti provengono, oltre che dal decommissioning delle strutture dei reattori nucleari, dagli impianti di fabbricazione degli elementi di combustibile ad ossidi misti, dagli impianti di riprocessamento ovvero dai laboratori di ricerca scientifica, e possono contenere elementi transuranici e quantita' rilevanti di prodotti di attivazione o di fissione. In tale categoria sono compresi anche i rifiuti che presentano caratteristiche simili a quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali. Rientrano in tale categoria anche i rifiuti caratterizzati da livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400 Bq/g per i radionuclidi alfa emettitori e che contengono prevalentemente radionuclidi beta/gamma emettitori, anche di lunga vita, in concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti superficiali con barriere ingegneristiche, purche' il livello di concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli obiettivi di radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento superficiale suddetto, quali, ad esempio, i rifiuti contenenti prodotti di attivazione provenienti dalla disattivazione di alcune parti delle installazioni nucleari. e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'. I rifiuti radioattivi con concentrazioni di attivita' molto elevate, tali da generare una significativa quantita' di calore o elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe tali caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento dell'ordine di migliaia di anni ed oltre. Per tali rifiuti e' richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi a elevata concentrazione di attivita' derivanti dal primo ciclo di estrazione (o liquidi equivalenti) degli impianti industriali di riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero il combustibile irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento diretto, senza riprocessamento. Nel periodo che precede lo smaltimento, tali rifiuti devono essere immagazzinati in idonee strutture di stoccaggio, quale l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel Deposito Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 2. Nell'Allegato I, tabella 1, sono riportate le modalita' di smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi secondo la presente classificazione.