Art. 4 
                              Efficacia 
 
  1. Il presente decreto  e'  da  riferire  alla  vigente  disciplina
contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate  secondo
la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  2. Le corrispondenze  fra  i  livelli  economici  di  inquadramento
stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle
procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla
materia, sia gli ordinamenti professionali previsti  dalla  normativa
vigente.