Art. 4 
 
 
                       Obbligo di segnalazione 
 
  1. Gli operatori  inviano  alla  UIF  una  segnalazione,  ai  sensi
dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano  o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che  siano  in  corso  o  che
siano state  compiute  o  tentate  operazioni  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. 
  2. Il sospetto deve fondarsi  su  una  compiuta  valutazione  degli
elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione  a  disposizione  dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta,  anche  alla
luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art.  41  del
decreto antiriciclaggio e degli schemi di  comportamento  anomalo  di
cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. 
  3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni  sospette  a
prescindere dal relativo importo. 
  4. Gli operatori segnalano alla UIF anche  le  operazioni  sospette
rifiutate o comunque  non  concluse  e  quelle  tentate,  nonche'  le
operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in  tutto  o  in
parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi  obblighi  di
segnalazione. 
  5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale  segnalazione
alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo'
essere limitata alle fasi  di  instaurazione  o  di  conclusione  del
rapporto. 
  6. Nella valutazione delle operazioni sono  tenute  in  particolare
considerazione  le  attivita'  che  presentano  maggiori  rischi   di
riciclaggio  in  relazione  alla  movimentazione  di  elevati  flussi
finanziari e  a  un  uso  elevato  di  contante,  nonche'  i  settori
economici interessati dall'erogazione di  fondi  pubblici,  anche  di
fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita',  produzione
di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
  7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla
denuncia   di   fatti   penalmente   rilevanti   e   va    effettuata
indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria. 
  8.  Gli  operatori  non  devono  segnalare  fatti   che   attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante  e  dei
titoli   al   portatore   contenute   nell'art.   49   del    decreto
antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo; tali  violazioni  vanno  comunicate  al
Ministero dell'economia e finanze.