Art. 4 
 
          Istanza di erogazione dei contributi percentuali 
 
  1. La prima istanza per la erogazione dei contributi percentuali e'
presentata, anche per via telematica, alla  Direzione  generale  dopo
che siano  trascorsi  almeno  tre  mesi  dalla  prima  proiezione  in
pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta
di contributi si riferisce,  qualora  nel  predetto  termine  l'opera
abbia realizzato incassi superiori a  cinquantamila  euro.  Entro  il
sessantesimo giorno successivo, la  Direzione  generale,  ricevuti  i
dati da parte del soggetto incaricato di  cui  all'art.  8,  provvede
alla certificazione e alla liquidazione dei  contributi,  nei  limiti
delle risorse finanziarie presenti sul Fondo  e  compatibilmente  con
quanto previsto all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, comma 2. La  prima
istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata, a  pena  di
inammissibilita', entro e  non  oltre  dodici  mesi  dalla  data  del
decreto di ammissione ai benefici di legge emesso ai sensi  dell'art.
9 del decreto legislativo. Nel caso in cui il film realizzi ulteriori
incassi successivamente alla presentazione  della  prima  istanza  di
erogazione  di  contributi,  possono  essere   presentate   ulteriori
istanze,   comunque   non   oltre   il   termine    perentorio    del
ventiquattresimo  mese  dalla  data  del  decreto  di  ammissione  ai
benefici di legge, fermo restando il termine massimo di cui  all'art.
1, comma 8, del presente decreto. 
  2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di  cui  all'art.  8  non
provveda alla trasmissione dei dati relativi  agli  incassi  entro  i
termini indicati al comma 1, la liquidazione dei  contributi  avviene
sulla  base   delle   certificazioni   presentate   dall'impresa   di
distribuzione dell'opera filmica,  fatti  salvi  eventuali  conguagli
evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato. 
  3.  L'istanza  e'  presentata   dal   produttore   o   dal   legale
rappresentante dell'impresa  di  produzione  del  film,  contiene  le
indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e'  corredata  da
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  con   la   quale   il
richiedente dichiara, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
  a) la data ed il luogo della prima  proiezione  in  pubblico,  come
risultante   dall'iscrizione   nel   pubblico   registro    per    la
cinematografia; 
  b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso  le
proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata  prima
della liquidazione della prima istanza di cui al comma 1,  il  totale
degli  incassi,  comunque  non  inferiore   a   cinquantamila   euro,
realizzati nel periodo di riferimento; 
  c) l'indicazione del regista e degli autori del  soggetto  e  della
sceneggiatura dell'opera; 
  d)  gli  estremi  dell'iscrizione  dell'opera,  o  delle  eventuali
trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia; 
  e) l'impegno  a  destinare  i  contributi  alle  finalita'  di  cui
all'art. 1, commi 2 e 3.