Art. 4
Durata dei contratti di apprendistato
1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo',
in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e
formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per
l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale per coloro che sono in possesso della
qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito
dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore.
2. La durata del contratto di apprendistato puo' essere prorogata
fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano
formativo individuale, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i
percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e
l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita'
professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il
certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di
maturita' professionale.
3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non
puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel massimo alla durata
ordinamentale dei relativi percorsi.
4. La durata dei contratti di apprendistato per attivita' di
ricerca non puo' essere inferiore a sei mesi ed e' definita in
rapporto alla durata del progetto di ricerca e non puo' essere
superiore a tre anni, salva la facolta' delle regioni e delle
province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino
ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di
ricerca.
5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere inferiore a
sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima, in rapporto al
conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione
all'esame di Stato.