Art. 4 
 
                  Selezione del donatore di sangue 
                         e di emocomponenti 
 
  1.  Presso  ogni  servizio  trasfusionale  e  unita'  di  raccolta,
verificata la volonta' del donatore di  effettuare  la  donazione  di
sangue o di emocomponenti, e' attuata una procedura di selezione  che
ne garantisca la valutazione dell'idoneita'. 
  2. La procedura di cui al comma 1 prevede: 
    a. l'accertamento univoco dell'identita' del donatore; 
    b. la compilazione del questionario anamnestico; 
    c. la valutazione delle condizioni generali di salute; 
    d. l'accertamento dei requisiti fisici per l'idoneita'; 
    e. la definizione del giudizio di idoneita' alla donazione; 
    f. l'individuazione della tipologia di donazione  cui  sottoporre
il donatore; 
    g. l'acquisizione del consenso informato alla donazione; 
    h. l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali,
previa informativa resa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
196 del 2003. 
  3. I servizi trasfusionali predispongono e applicano,  anche  nelle
proprie articolazioni  organizzative,  specifiche  procedure  per  lo
svolgimento delle attivita' relative alla selezione del  donatore  di
sangue e di emocomponenti in  conformita'  a  quanto  previsto  nell'
Allegato II. 
  4. Le unita' di raccolta  applicano  specifiche  procedure  per  lo
svolgimento delle attivita' relative alla selezione del  donatore  di
sangue e di emocomponenti  definite  dal  servizio  trasfusionale  di
riferimento,  e   comunque   in   conformita'   a   quanto   previsto
nell'Allegato II.