Art. 4 Norme di esecuzione 1. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previste ulteriori disposizioni concernenti le modalita' di applicazione stabilite dal presente decreto. 2. Con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere modificati gli allegati al presente decreto. 3. L'allegato «D», recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, sara' rivisto al fine di apportare, entro il 1° luglio 2017, eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi gia' sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonche' di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.