Art. 4 Presentazione della richiesta della CIE La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR 1. residente all'estero, in caso di: a) primo rilascio; b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia; c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso di validita', previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe; d) scadenza della carta d'identita'. 2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo' prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale. 3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato nell'allegato B.