Art. 4 
 
 
               Requisiti per l'iscrizione nel registro 
 
  1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi  costituiti
dai  Comuni,  dalle  Provincie,  dalle  Citta'  metropolitane,  dalle
Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche. 
  2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso  le  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   ai    sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma  4,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali  degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e  dei  notai  sono
iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati  tra
loro. 
  3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi  di  cui  alla
sezione B del registro, verifica: 
  a) che l'organismo sia costituito quale  articolazione  interna  di
uno degli enti pubblici di cui al comma 1; 
  b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito  un
adeguato grado di indipendenza; 
  c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non  inferiore
a un  milione  di  euro  per  le  conseguenze  patrimoniali  comunque
derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi; 
  d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a  cinque,  che
abbiano dichiarato  la  disponibilita'  a  svolgere  le  funzioni  di
gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo; 
  e) la conformita' del regolamento dell'organismo alle  disposizioni
del presente decreto; 
  f) la sede dell'organismo. 
  4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi  di  cui  alla
sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di
cui al comma 3, lettere b), c) ed e). 
  5.  Il  responsabile  verifica  i   requisiti   di   qualificazione
professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi  di  cui
alle sezioni A e B, che consistono: 
  a) nel possesso  di  laurea  magistrale,  o  di  titolo  di  studio
equipollente, in materie economiche o giuridiche; 
  b) nel possesso di una specifica formazione  acquisita  tramite  la
partecipazione  a  corsi  di  perfezionamento   istituiti   a   norma
dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, di durata non  inferiore  a  duecento  ore  nell'ambito
disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento,  anche
del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti  con  gli
insegnamenti concernenti  almeno  i  seguenti  settori  disciplinari:
diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e  dell'esecuzione
civile, economia aziendale, diritto tributario  e  previdenziale.  La
specifica  formazione  di  cui  alla  presente  lettera  puo'  essere
acquisita  anche  mediante  la  partecipazione  ad   analoghi   corsi
organizzati dai soggetti indicati  al  comma  2  in  convenzione  con
universita' pubbliche o private; 
  c)  nello  svolgimento  presso  uno  o  piu'  organismi,   curatori
fallimentari, commissari giudiziali, professionisti  indipendenti  ai
sensi del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  professionisti
delegati per le  operazioni  di  vendita  nelle  procedure  esecutive
immobiliari ovvero nominati per svolgere  i  compiti  e  le  funzioni
dell'organismo o del  liquidatore  a  norma  dell'articolo  15  della
legge, di un periodo di  tirocinio,  anche  in  concomitanza  con  la
partecipazione ai corsi  di  cui  alla  lettera  b),  di  durata  non
inferiore  a  mesi  sei  che  abbia  consentito   l'acquisizione   di
competenze mediante la partecipazione alle fasi  di  elaborazione  ed
attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi
da sovraindebitamento, di accordi omologati di  ristrutturazione  dei
debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato
fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del
passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; 
  d) nell'acquisizione di uno specifico  aggiornamento  biennale,  di
durata  complessiva  non  inferiore  a  quaranta   ore,   nell'ambito
disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento,  anche
del consumatore, acquisito presso uno degli ordini  professionali  di
cui al comma 2 ovvero presso un'universita' pubblica o privata. 
  6. Per i professionisti appartenenti agli ordini  professionali  di
cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b),  e'
di quaranta ore. Gli ordinamenti  professionali  possono  individuare
specifici casi di esenzione dall'applicazione delle  disposizioni  di
cui al comma 5,  lettere  b)  e  d),  ovvero  fissare  i  criteri  di
equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di
cui al presente articolo e i corsi di  formazione  professionale.  Ai
medesimi professionisti non si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 5, lettera c). 
  7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla
sezione  A  possono  essere  iscritti  anche  soggetti  diversi   dai
professionisti, purche' muniti  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo. 
  8. Il responsabile verifica  altresi'  il  possesso  da  parte  dei
gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e  B
dei seguenti requisiti di onorabilita': 
  a) non  versare  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
  b) non essere stati sottoposti a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo   6
settembre 2011, n. 159; 
  c) non essere stati condannati con sentenza passata  in  giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione: 
  1) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle  norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo  XI  del
libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
nonche' dall'articolo 16 della legge; 
  3) alla reclusione per un tempo non inferiore  a  un  anno  per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
  4) alla reclusione per  un  tempo  superiore  a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo; 
    d)  non  avere  riportato  una  sanzione   disciplinare   diversa
dall'avvertimento. 
  9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al
comma 5, lettera c), e' presentata ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.
445. Il possesso del requisito di cui al  comma  3,  lettera  c),  e'
dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa
mentre quello del requisito  di  cui  al  comma  5,  lettera  c),  e'
comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto  tirocinio
sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il  quale  e'
stato svolto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
              «Art. 2  (Compiti  e  funzioni).  -  1.  Le  camere  di
          commercio  svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione
          territoriale di  competenza,  funzioni  di  supporto  e  di
          promozione degli interessi generali delle imprese  e  delle
          economie  locali,  nonche',  fatte  salve   le   competenze
          attribuite dalla Costituzione e  dalle  leggi  dello  Stato
          alle amministrazioni statali, alle  regioni,  e  agli  enti
          locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
          relative al sistema delle imprese. Le camere di  commercio,
          singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
          funzioni ad esse delegate  dallo  Stato  e  dalle  regioni,
          nonche'  i  compiti  derivanti  da  accordi  o  convenzioni
          internazionali, informando la loro azione al  principio  di
          sussidiarieta'. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  8   della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              e) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle imprese all'estero  e
          la tutela del "Made in Italyˮ, raccordandosi, tra  l'altro,
          con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci e, nel  rispetto  delle  competenze  attribuite
          dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio
          di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei
          prodotti  sul  territorio  italiano  o  comunitario  e   di
          certificazioni   dei   poteri   di   firma,   su   atti   e
          dichiarazioni, a valere  all'estero,  in  conformita'  alle
          informazioni contenute nel registro delle imprese; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
              n)  cooperazione  con  le  istituzioni  scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
              3. Le camere  di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lettere g), h), i) e  l)
          obbligatoriamente in forma associata. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di
          equilibrio economico e finanziario, possono costituire,  in
          forma singola o associata, e secondo  le  disposizioni  del
          codice civile, aziende speciali operanti secondo  le  norme
          del diritto privato. Le aziende speciali  delle  camere  di
          commercio   sono   organismi    strumentali    dotati    di
          soggettivita' tributaria. Le camere  di  commercio  possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. Per la realizzazione  di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai  sensi  dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di  attivita'  di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  lettera  e),  formulata  in  coerenza   con   la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.». 
              - Si riporta il testo del comma 4, lettera a) dell'art.
          22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
              «Art.  22  (Definizione  del   sistema   integrato   di
          interventi e servizi sociali). - 1-2-3. (Omissis). 
              4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le  leggi
          regionali,  secondo  i  modelli   organizzativi   adottati,
          prevedono per ogni ambito territoriale di cui  all'art.  8,
          comma 3, lettera a),  tenendo  conto  anche  delle  diverse
          esigenze delle aree urbane e rurali, comunque  l'erogazione
          delle seguenti prestazioni: 
              a)  servizio  sociale  professionale   e   segretariato
          sociale per informazione  e  consulenza  al  singolo  e  ai
          nuclei familiari; 
              b)-c)-d)-e) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  marzo   1982,   n.   162
          (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,  delle
          scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento): 
              «Art.  16  (Istituzione).  -  Le  Universita',  per  le
          finalita' indicate  nel  precedente  art.  1,  lettera  e),
          possono attivare corsi di  perfezionamento  di  durata  non
          superiore ad un anno anche a seguito  di  convenzioni,  ivi
          comprese quelle previste  dall'art.  92,  secondo  e  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
          luglio 1980, n. 382 oltre che con lo Stato,  la  regione  e
          gli altri  enti  territoriali,  con  enti  pubblici  o  con
          privati,  utilizzando  eventualmente  strutture  ausiliarie
          decentrate e mezzi radiotelevisivi. 
              Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in
          possesso di titoli di studio di livello universitario. 
              Il corso  e'  attivato  con  decreto  del  rettore,  su
          conforme parere o su proposta delle facolta' interessate  e
          previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
              Il  decreto  del  rettore  determina  i  requisiti   di
          ammissione, le modalita' di svolgimento del corso e la  sua
          durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che gia'
          operano nel mondo della produzione e dei  servizi  sociali,
          l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni
          altra utile prescrizione.». 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina
          del     fallimento,     del     concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, supplemento ordinario. 
              - Per l'art. 15 della legge 27 gennaio 2012,  n.  3  si
          veda vedi nelle note alle premesse. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario. 
              - Il titolo XI del libro  V  del  codice  civile  reca:
          «Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della  citata  legge
          27 gennaio 2012, n. 3: 
              «Art.  16  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a due anni e con la multa  da  1.000  a  50.000
          euro il debitore che: 
              a) al fine di  ottenere  l'accesso  alla  procedura  di
          composizione della crisi di  cui  alla  sezione  prima  del
          presente  capo  aumenta  o  diminuisce  il  passivo  ovvero
          sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo  ovvero
          dolosamente simula attivita' inesistenti; 
              b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di  cui
          alle sezioni prima e seconda  del  presente  capo,  produce
          documentazione contraffatta  o  alterata,  ovvero  sottrae,
          occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
          relativa  alla  propria  situazione  debitoria  ovvero   la
          propria documentazione contabile; 
              c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di  cui
          all'art. 14-ter, comma 3; 
              d) nel corso della procedura di cui alla sezione  prima
          del  presente  capo,  effettua  pagamenti   in   violazione
          dell'accordo o del piano del consumatore; 
              e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di
          piano  del  consumatore,  e  per  tutta  la  durata   della
          procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
              f)   intenzionalmente   non   rispetta   i    contenuti
          dell'accordo o del piano del consumatore. 
              2. Il componente dell'organismo di  composizione  della
          crisi, ovvero il professionista di cui all'art.  15,  comma
          9, che rende false attestazioni in ordine alla  veridicita'
          dei dati contenuti nella proposta o nei documenti  ad  essa
          allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9,
          comma 2, ovvero nella relazione di  cui  agli  articoli  9,
          comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e'  punito  con
          la reclusione da uno a tre anni e con la multa da  1.000  a
          50.000 euro. 
              3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al
          componente  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
          ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma  9,  che
          cagiona danno ai creditori  omettendo  o  rifiutando  senza
          giustificato motivo un atto del suo ufficio.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
          Testo A)): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
              «Art. 47 (R). (Dichiarazioni sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».