Art. 4 Banca dati delle prestazioni sociali 1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state gia' incluse nella banca dati di cui all'articolo 3, nonche' sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali e' riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonche' nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che e' da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali sono le seguenti: a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; b) tipologia delle prestazioni sociali; c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalita' adottate con riferimento alle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE. 4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalita' che impediscono l'identificazione dei soggetti.