Art. 4 
 
 
               Requisiti per l'iscrizione nel registro 
 
  1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori  della  vendita
telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di
iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o  piu'  distretti  di
Corte di appello in cui si intende svolgere il  servizio  di  vendita
telematica. 
  2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica: 
    a) il rilascio di una polizza  assicurativa  per  le  conseguenze
patrimoniali comunque derivanti dallo  svolgimento  del  servizio  di
gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a: 
      1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per  due  o
piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti  distretti:
Roma, Milano, Napoli, Palermo; 
      2) un milione di euro nei casi diversi  da  quelli  di  cui  al
numero 1); 
    b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita'
a quanto previsto dal presente decreto; 
    c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui  vengano  descritte
tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire
la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale  e
la  sicurezza  delle   operazioni,   la   loro   integrita',   e   la
disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le  misure  per  il
salvataggio periodico dei dati  e  il  loro  ripristino  in  caso  di
danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi; 
    d)  la  conformita'  dei  portali  dei  gestori   della   vendita
telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10  e  11  della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio  2005  del  Ministro
per  l'innovazione  e  la  tecnologia,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. 
  3.  Il  contratto  di  assicurazione  deve   prevedere   a   carico
dell'assicuratore   l'obbligo   di   comunicare   immediatamente   al
responsabile la cessazione di efficacia del  medesimo  contratto  per
qualsiasi motivo. 
  4. Prima  di  procedere  all'iscrizione  il  responsabile  verifica
altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei
procuratori  speciali  e  generali  della  societa'  richiedente  dei
seguenti requisiti di onorabilita': 
    a) non versare in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; 
    b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione  personali
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 159; 
    c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme  che
disciplinano   l'attivita'    bancaria,    finanziaria,    mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori  mobiliari,
di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli  articoli
351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo  XI  del  libro  V  del
codice civile, nel regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  nonche'
dall'articolo 16 della legge 27  gennaio  2012,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli  di  cui
al numero 2), contro la fede pubblica, contro il  patrimonio,  contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per  un  delitto
in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo superiore a  due  anni  per  un
qualunque delitto non colposo. 
  5. Quando la societa'  richiedente  e'  soggetta  al  controllo  di
un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma,
del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti
di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai  sindaci
e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel
caso previsto dall'articolo 2359, primo  comma,  n.  3),  del  codice
civile,  l'influenza  dominante  deve  essere  stata  accertata   con
sentenza passata in giudicato. 
  6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di  cui
al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a),  e'
presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.  445.  Il  possesso  del
requisito di cui al comma 2, lettera a), e'  dimostrato  mediante  la
produzione di copia autentica della polizza assicurativa. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della  legge
          9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per  favorire  l'accesso
          dei soggetti disabili agli strumenti informatici): 
              "Art. 10. Regolamento di attuazione. 
              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  regolamento  emanato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definiti: 
              a) i criteri e i  principi  operativi  e  organizzativi
          generali per l'accessibilita'; 
              b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2; 
              c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che
          hanno reso nota l'accessibilita' dei propri  siti  e  delle
          proprie applicazioni informatiche; 
              d)  i  controlli  esercitabili  sui  soggetti  di   cui
          all'art. 3, comma 1. 
              2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato  previa
          consultazione con le associazioni  delle  persone  disabili
          maggiormente  rappresentative,  con  le   associazioni   di
          sviluppatori competenti in materia di accessibilita'  e  di
          produttori di hardware e software e previa acquisizione del
          parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,   che
          devono  pronunciarsi  entro  quarantacinque  giorni   dalla
          richiesta, e d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281." 
              "Art. 11. Requisiti tecnici. 
              1. Entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie, consultate  le  associazioni  delle  persone
          disabili maggiormente rappresentative, con proprio  decreto
          stabilisce,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei   principi
          indicati dal regolamento di cui all'art. 10: 
              a) le linee guida  recanti  i  requisiti  tecnici  e  i
          diversi livelli per l'accessibilita'; 
              b)   le   metodologie   tecniche   per   la    verifica
          dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i  programmi
          di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.". 
              Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 reca:  "Requisiti
          tecnici e  i  diversi  livelli  per  l'accessibilita'  agli
          strumenti informatici". 
              Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1  marzo
          2005, n.  75  (Regolamento  di  attuazione  della  legge  9
          gennaio 2004, n. 4, per  favorire  l'accesso  dei  soggetti
          disabili agli strumenti informatici), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2005, n. 101. 
              Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile: 
              "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. 
              Non puo' essere nominato amministratore, e se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto  2010,  n.  136),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 351, 353 e  354  del
          codice penale: 
              "Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose. 
              Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde   o
          deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero  un'altra
          cosa  mobile  particolarmente  custodita  in  un   pubblico
          ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato  che
          presti un pubblico servizio, e' punito,  qualora  il  fatto
          non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da
          uno a cinque anni." 
              "Art. 353. Turbata liberta' degli incanti. 
              Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  o   con   doni,
          promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
          turba la gara nei  pubblici  incanti  o  nelle  licitazioni
          private per conto di pubbliche amministrazioni,  ovvero  ne
          allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'." 
              "Art. 354. Astensione dagli incanti. 
              Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri,
          o per altra utilita' a lui o ad altri data o  promessa,  si
          astiene dal concorrere  agli  incanti  o  alle  licitazioni
          indicati  nell'articolo  precedente,  e'  punito   con   la
          reclusione sino a sei mesi o  con  la  multa  fino  a  euro
          516.". 
              Il titolo XI del libro  V  del  codice  civile  reca  :
          "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". 
              Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942,  n.  81,
          S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 gennaio
          2012,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di  usura  e   di
          estorsione,  nonche'  di  composizione   delle   crisi   da
          sovraindebitamento): 
              "Art. 16. Sanzioni 
              1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
          multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
              a) al fine di  ottenere  l'accesso  alla  procedura  di
          composizione della crisi di  cui  alla  sezione  prima  del
          presente  capo  aumenta  o  diminuisce  il  passivo  ovvero
          sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo  ovvero
          dolosamente simula attivita' inesistenti; 
              b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di  cui
          alle sezioni prima e seconda  del  presente  capo,  produce
          documentazione contraffatta  o  alterata,  ovvero  sottrae,
          occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
          relativa  alla  propria  situazione  debitoria  ovvero   la
          propria documentazione contabile; 
              c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di  cui
          all'art. 14-ter, comma 3; 
              d) nel corso della procedura di cui alla sezione  prima
          del  presente  capo,  effettua  pagamenti   in   violazione
          dell'accordo o del piano del consumatore; 
              e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di
          piano  del  consumatore,  e  per  tutta  la  durata   della
          procedura, aggrava la sua posizione debitoria; 
              f)   intenzionalmente   non   rispetta   i    contenuti
          dell'accordo o del piano del consumatore. 
              2. Il componente dell'organismo di  composizione  della
          crisi, ovvero il professionista di cui all'art.  15,  comma
          9, che rende false attestazioni in ordine alla  veridicita'
          dei dati contenuti nella proposta o nei documenti  ad  essa
          allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9,
          comma 2, ovvero nella relazione di  cui  agli  articoli  9,
          comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e'  punito  con
          la reclusione da uno a tre anni e con la multa da  1.000  a
          50.000 euro. 
              3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al
          componente  dell'organismo  di  composizione  della  crisi,
          ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma  9,  che
          cagiona danno ai creditori  omettendo  o  rifiutando  senza
          giustificato motivo un atto del suo ufficio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              "Art.2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa - Testo A): 
              "Art.   46   (R).    Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni. 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
              f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
              Art. 47 (R).  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".