Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di societa' di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o piu' distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. 2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica: a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a: 1) tre milioni di euro se l'iscrizione e' richiesta per due o piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo; 2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1); b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformita' a quanto previsto dal presente decreto; c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrita', e la disponibilita' dei servizi; il piano comprendera' le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi; d) la conformita' dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. 3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo. 4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica altresi' il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della societa' richiedente dei seguenti requisiti di onorabilita': a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 5. Quando la societa' richiedente e' soggetta al controllo di un'altra societa', a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della societa' controllante. Nel caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato. 6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), e' presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), e' dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici): "Art. 10. Regolamento di attuazione. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281." "Art. 11. Requisiti tecnici. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita'; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.". Il decreto ministeriale 8 luglio 2005 reca: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici". Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2005, n. 101. Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile: "Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza. Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. Si riporta il testo degli articoli 351, 353 e 354 del codice penale: "Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni." "Art. 353. Turbata liberta' degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'." "Art. 354. Astensione dagli incanti. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.". Il titolo XI del libro V del codice civile reca : "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento): "Art. 16. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14-ter, comma 3; d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore. 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'art. 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilita' del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'art. 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.". Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art.2359. Societa' controllate e societa' collegate. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.". Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A): "Art. 46 (R). Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'. 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".