Art. 4 
 
 
                     Misura del TFR da liquidare 
              come parte integrativa della retribuzione 
 
  1. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 comma 26
della Legge di stabilita'  2015,  la  Qu.I.R.  e'  pari  alla  misura
integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base  delle
disposizioni dell'articolo 2120  del  codice  civile,  al  netto  del
contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, ove dovuto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, lettera a), della  legge  di
stabilita', ai fini dell'imposta sui redditi di lavoro dipendente, la
Qu.I.R. e' assoggettata a tassazione ordinaria e non e' imponibile ai
fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione  separata  di
cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e' considerata  ai  fini
della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione  del
TFR. 
  3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di
cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto  della
Qu.I.R. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 26,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2120 del codice civile si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  3,  sedicesimo  comma,  della
          legge 29 maggio 1982, n.  297,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'art. 19 del TUIR di cui  al  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi), reca: 
              «Art.  19  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
          trattamento di fine rapporto  costituisce  reddito  per  un
          importo che si determina riducendo il suo  ammontare  delle
          rivalutazioni gia'  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva.
          L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota  determinata  con
          riferimento all'anno in cui e'  maturato  il  diritto  alla
          percezione,   corrispondente   all'importo   che    risulta
          dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate
          alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo  21
          aprile 1993, n. 124 e al  netto  delle  rivalutazioni  gia'
          assoggettate ad imposta sostitutiva, per  il  numero  degli
          anni e frazione di anno preso a base di  commisurazione,  e
          moltiplicando  il  risultato   per   dodici.   Gli   uffici
          finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
          all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
          a quello in cui e' maturato  il  diritto  alla  percezione,
          iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero
          rimborsando quelle spettanti. 
              1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma  1
          non vi e' stato reddito  imponibile,  l'aliquota  media  si
          calcola con riferimento  agli  anni  in  cui  vi  e'  stato
          reddito imponibile; se non vi e' stato  reddito  imponibile
          in alcuno di tali anni,  si  applica  l'aliquota  stabilita
          dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. 
              1-ter. Qualora il  trattamento  di  fine  rapporto  sia
          relativo a rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di
          durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
          determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
          pari a lire 120  mila  per  ciascun  anno;  per  i  periodi
          inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
          il rapporto si svolge per un  numero  di  ore  inferiore  a
          quello  ordinario   previsto   dai   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 
              2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16 (151), anche se  commisurate  alla
          durata del rapporto di lavoro e  anche  se  corrisposte  da
          soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per
          il loro ammontare  complessivo,  al  netto  dei  contributi
          obbligatori dovuti per legge,  con  l'aliquota  determinata
          agli effetti del comma  1.  Tali  indennita'  e  somme,  se
          corrisposte a  titolo  definitivo  e  in  relazione  ad  un
          presupposto non connesso alla cessazione  del  rapporto  di
          lavoro che ha generato il  trattamento  di  fine  rapporto,
          sono imponibili per il loro ammontare netto con  l'aliquota
          determinata con i criteri di cui al comma 1. 
              2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
          commisurate alla durata dei rapporti di  lavoro  dipendente
          di cui alla lettera a), del comma 1,  dell'art.  16  (151),
          sono imponibili per un importo che si  determina  riducendo
          il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000  per
          ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
          dei periodi di  anzianita'  convenzionale;  per  i  periodi
          inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
          rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a  quello
          ordinario previsto dai contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
          applicata  con  l'aliquota  determinata   con   riferimento
          all'anno in cui e' maturato  il  diritto  alla  percezione,
          corrispondente all'importo che  risulta  dividendo  il  suo
          ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
          pensionistiche di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione  di  anno
          preso  a  base  di  commisurazione,  e   moltiplicando   il
          risultato per dodici. L'ammontare netto  delle  indennita',
          alla cui  formazione  concorrono  contributi  previdenziali
          posti a carico dei lavoratori dipendenti e  assimilati,  e'
          computato  previa  detrazione  di  una  somma   pari   alla
          percentuale di tali indennita' corrispondente al  rapporto,
          alla data del collocamento a riposo o alla data in  cui  e'
          maturato il diritto alla  percezione,  fra  l'aliquota  del
          contributo previdenziale  posto  a  carico  dei  lavoratori
          dipendenti  e  assimilati  e  l'aliquota  complessiva   del
          contributo  stesso  versato  all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza. 
              3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
          entrata in vigore della legge 29 maggio 1982,  n.  297,  il
          trattamento di fine rapporto risulta  calcolato  in  misura
          superiore ad una mensilita' della  retribuzione  annua  per
          ogni anno preso a base di  commisurazione,  ai  fini  della
          determinazione dell'aliquota ai sensi del comma  1  non  si
          tiene conto dell'eccedenza. 
              4.  Salvo  conguaglio   all'atto   della   liquidazione
          definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
          trattamento   di   fine   rapporto   e   alle    indennita'
          equipollenti, nonche'  sulle  anticipazioni  relative  alle
          altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
          determinata, rispettivamente, a norma dei  commi  1,  2,  e
          2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato  dalle
          anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
          netto delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta
          sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e  i
          valori  destinati  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
              5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice  civile
          e nell'ipotesi di cui al comma  3  dell'art.  7  l'imposta,
          determinata a norma del presente articolo, e' dovuta  dagli
          aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
          ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
          successioni  proporzionale  al   credito   indicato   nella
          relativa   dichiarazione   e'    ammessa    in    deduzione
          dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 
              6.  Con  decreti  del  Ministro  delle   finanze   sono
          stabiliti i criteri e le modalita'  per  lo  scambio  delle
          informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
          2  tra  i  soggetti  tenuti   alla   corresponsione   delle
          indennita'  e  delle  altre  somme  in   dipendenza   della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro.». 
              - Il testo del comma 1-bis dell'art. 13 del citato  DPR
          n. 917 del 1986 reca: 
              «Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis). 
              1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi
          di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli  indicati
          nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
          c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a  quello
          della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
          credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che  non
          concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 
              1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
          a 24.000 euro; 
              2) 960 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
          24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per  la
          parte corrispondente al rapporto tra  l'importo  di  26.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          2.000 euro.».