Art. 4 Graduatorie finali 1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello per maestro-direttore, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parita' di punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la piu' giovane eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla normativa vigente. 3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate le graduatorie finali del concorso. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis). 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.».