Art. 4 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
  1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige
le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello
per maestro-direttore, tenuto conto, a parita' di merito, dei  titoli
di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  A  parita'  di
punteggio  conseguito,  costituisce  titolo  preferenziale  la   piu'
giovane eta', ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 
  2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati  nelle
graduatorie  finali,  tenuto  conto  delle  riserve  previste   dalla
normativa vigente. 
  3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile,  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso  della
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
sono approvate le graduatorie finali del concorso. 
  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del  fuoco
e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione  prescritto
per  l'accesso  al  ruolo  dei  vigili  del  fuoco  in  qualita'   di
orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  7,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e' il seguente: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive  e  di   semplificazione   delle   domande   di
          ammissione agli impieghi). - (Omissis). 
              7.  Sono  aboliti  i  titoli   preferenziali   relativi
          all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
          previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione  ai
          concorsi pubblici. Se due o  piu'  candidati  ottengono,  a
          conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli  e
          delle prove di  esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il
          candidato piu' giovane di eta'.».