Art. 4 
 
 
  Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  un  decreto
legislativo  per  la   determinazione   dei   collegi   plurinominali
nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  come
sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
  a)   salvo   quanto   stabilito   per   le   circoscrizioni   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361
del 1957,  come  modificato  dalla  presente  legge,  nelle  restanti
circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione  della  Camera
dei  deputati  sono  costituiti   100   collegi   plurinominali.   La
circoscrizione  Molise   e'   costituita   in   un   unico   collegio
plurinominale; 
  b)  i   collegi   plurinominali   sono   costituiti   in   ciascuna
circoscrizione in numero determinato  con  il  metodo  dei  quozienti
interi e dei piu' alti resti in proporzione al  numero  di  seggi  ad
essa  assegnati  secondo  la   ripartizione   effettuata   ai   sensi
dell'articolo  56  della  Costituzione.  La  popolazione  di  ciascun
collegio puo' scostarsi dalla media  della  popolazione  dei  collegi
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento  in  eccesso  o  in
difetto; 
  c) sono garantite la coerenza del bacino  territoriale  di  ciascun
collegio e, di norma, la sua omogeneita'  economico-sociale  e  delle
caratteristiche  storico-culturali,  nonche'   la   continuita'   del
territorio di ciascun collegio, salvo il caso in  cui  il  territorio
stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non  possono
dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro  dimensioni  demografiche,  comprendano  al  loro  interno  piu'
collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune  deve  essere
suddiviso in collegi formati mediante  l'accorpamento  dei  territori
dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in
cui  siano   presenti   minoranze   linguistiche   riconosciute,   la
delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e  ai  criteri
indicati nella presente lettera, deve tenere conto  dell'esigenza  di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; 
  d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo  3,  comma  3,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
sostituito dall'articolo 2, comma 3, della  presente  legge,  ciascun
collegio   plurinominale   corrisponde   di   norma    all'estensione
territoriale di una provincia, come delimitata alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento  di
province  diverse,  purche'  contermini;  nel  caso  di  province  di
dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento  dei
territori dei collegi uninominali stabiliti dal  decreto  legislativo
20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera  dei  deputati,
escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia: 
  e) qualora non sia  altrimenti  possibile  rispettare  il  criterio
della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il  territorio
del collegio puo' essere determinato anche  in  deroga  al  principio
dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,  e,  in  subordine,  al
criterio direttivo di cui alla  lettera  d)  riferito  all'estensione
territoriale della provincia; 
  f) nella   circoscrizione   Trentino-Alto    Adige/Südtirol    sono
determinati, in  base  ai  principi  e  criteri  direttivi  enunciati
all'articolo 7 della legge  4  agosto  1993,  n.  277,  otto  collegi
uninominali assicurando che il  territorio  di  nessun  collegio  sia
compreso in piu' di una circoscrizione provinciale; 
  g) nella circoscrizione  Friuli  Venezia  Giulia  uno  dei  collegi
plurinominali e'  costituito  in  modo  da  favorire  l'accesso  alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza  linguistica
slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio  2001,  n.
38. 
  2.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema   del   decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1,  il  Governo  si  avvale  di  una
Commissione  composta  dal  presidente  dell'Istituto  nazionale   di
statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia  attinente
ai compiti che la Commissione e' chiamata  a  svolgere,  senza  oneri
aggiuntivi. 
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del  parere  da
parte delle  Commissioni  permanenti  competenti  per  materia  entro
venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora  il  decreto
non   fosse   conforme   al   parere   parlamentare,   il    Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto,  deve  inviare  al
Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. 
  4. Si prescinde dal parere di  cui  al  comma  3  qualora  non  sia
espresso entro i termini assegnati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 14 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Per  il  testo  dell'art.  2  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 361  del  1957,  cosi'  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo dell'art. 56 della Costituzione: 
              «Art.  56.  -  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a
          suffragio universale e diretto. 
              Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
          quali eletti nella circoscrizione Estero. 
              Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori  che  nel
          giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni  di
          eta'. 
              La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,  fatto
          salvo il numero dei  seggi  assegnati  alla  circoscrizione
          Estero, si effettua  dividendo  il  numero  degli  abitanti
          della  Repubblica,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
          generale  della   popolazione,   per   seicentodiciotto   e
          distribuendo i seggi in  proporzione  alla  popolazione  di
          ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e  dei
          piu' alti resti.». 
              Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,  reca:
          «Determinazione dei collegi uninominali  della  Camera  dei
          deputati». 
              Per  il  testo  dell'art.  3  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 361  del  1957,  cosi'  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nelle   note
          all'art. 2. 
              Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n.  277
          (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati),  e'
          il seguente: 
                «Art. 7. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, un  decreto  legislativo  per  la  determinazione  dei
          collegi uninominali nell'ambito di ciascuna  circoscrizione
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
          del  relativo  bacino  territoriale  e  di  norma  la   sua
          omogeneita'  economico-sociale  e  le  sue  caratteristiche
          storico-culturali; essi hanno un territorio continuo  salvo
          il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
          collegi, di norma, non possono includere il  territorio  di
          comuni appartenenti a province  diverse,  ne'  dividere  il
          territorio comunale, salvo il caso dei comuni che,  per  le
          loro dimensioni demografiche, comprendano al  loro  interno
          piu' collegi.  In  quest'ultimo  caso,  ove  possibile,  il
          comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
          del comune medesimo o della medesima  citta'  metropolitana
          istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno  1990,
          n.  142.  Nelle  zone  in  cui  siano  presenti   minoranze
          linguistiche riconosciute, la  delimitazione  dei  collegi,
          anche in deroga ai principi ed ai  criteri  indicati  nella
          presente  lettera,  deve  tener  conto   dell'esigenza   di
          agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile  di
          collegi; 
                  b)  la  popolazione  di   ciascun   collegio   puo'
          scostarsi dalla media della popolazione dei  collegi  della
          circoscrizione non oltre il dieci per cento, in  eccesso  o
          in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra  della
          popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
          censimento generale, per il numero dei collegi  uninominali
          compresi  nella  circoscrizione.   Allo   scopo   di   dare
          attuazione a quanto previsto nella lettera a) per  le  zone
          in cui siano presenti minoranze linguistiche  riconosciute,
          gli scarti dalla media circoscrizionale  della  popolazione
          sono giustificati non oltre  il  limite  del  quindici  per
          cento, in eccesso o  in  difetto.  Il  numero  dei  collegi
          uninominali compresi in ogni circoscrizione e'  determinato
          dal  prodotto,  con  arrotondamento  all'unita'   superiore
          qualora la cifra decimale sia  uguale  o  superiore  a  50,
          ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
          alla circoscrizione diviso per 100. 
              2.  Il  Governo  predispone  lo  schema   del   decreto
          legislativo di cui al comma 1 sulla base delle  indicazioni
          formulate, entro due mesi  dal  suo  insediamento,  da  una
          Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
          dal presidente dell'Istituto nazionale di  statistica,  che
          la presiede,  e  da  dieci  docenti  universitari  o  altri
          esperti in materie attinenti ai compiti che la  Commissione
          e' chiamata a svolgere. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato  dai  pareri  espressi,  entro  quindici   giorni
          dall'invio,  dai  consigli  regionali  e  da  quelli  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sulle  indicazioni
          della Commissione di esperti, prima della sua  approvazione
          da parte del Consiglio  dei  ministri,  e'  trasmesso  alle
          Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte  delle
          Commissioni permanenti competenti per materia;  laddove  lo
          schema si discosti  dalle  proposte  della  Commissione  di
          esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere;  il
          parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
          schema. Qualora il decreto non  fosse  conforme  al  parere
          parlamentare,   il   Governo,    contemporaneamente    alla
          pubblicazione del decreto, deve inviare al  Parlamento  una
          relazione contenente adeguata motivazione. 
              4. Si prescinde dai pareri di cui al  comma  3  qualora
          gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. 
              5. Il Governo e' delegato altresi' ad  adottare,  entro
          lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
          con cui sono apportate al testo unico delle  leggi  recanti
          norme per l'elezione della Camera dei  deputati,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,
          n.  361,  e  successive  modificazioni,  le   modificazioni
          strettamente conseguenti a quanto previsto  dalla  presente
          legge. 
              6. All'inizio di ogni legislatura  i  Presidenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della   Repubblica
          provvedono alla nomina della Commissione per la verifica  e
          la revisione dei collegi elettorali, composta a  norma  del
          comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
          avverta  la   necessita',   la   Commissione   formula   le
          indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
          di cui al presente articolo, e ne riferisce  ai  Presidenti
          delle Camere. Alla revisione  delle  circoscrizioni  e  dei
          collegi  elettorali  in  Italia  e  all'estero  si  procede
          altresi',  con  norme  di  legge,  nel  caso  di   modifica
          costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
          o in conseguenza di  nuova  disciplina  sull'esercizio  del
          voto da parte degli italiani all'estero.». 
              Il testo dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001,  n.
          38 (Norme a  tutela  della  minoranza  linguistica  slovena
          della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente: 
                «Art. 26. Disposizioni in materia elettorale. 
              1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato  della
          Repubblica e della Camera dei deputati  dettano  norme  per
          favorire  l'accesso  alla   rappresentanza   di   candidati
          appartenenti alla minoranza slovena.».