Art. 4 Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilita' 1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato. 2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze. 3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del codice di procedura penale. 4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce anche della regolarita' della prestazione del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, ne da' immediata comunicazione al giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice penale.
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'articolo 141-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): «Art. 141-ter. (Attivita' dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare. 3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato e' chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 4. Quando e' disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attivita' svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione. 5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima. 6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facolta' per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.». Si riporta il testo dell'articolo 168-quater del codice penale: «Art. 168-quater. (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.».