Art. 4 
 
 
         Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate 
 
  1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa'
Poste italiane  Spa,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  le
societa'  finanziarie  e  le  societa'   fiduciarie   residenti   nel
territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente
in Italia, ad esclusione di qualsiasi  stabile  organizzazione  delle
stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni  finanziarie
non residenti comunicano all'Agenzia delle  entrate  le  informazioni
relative ai conti finanziari e ai pagamenti di  cui  all'articolo  5,
comma 7. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese  tecniche
di cui all'articolo 3, sono  stabilite  le  regole  tecniche  per  la
rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.