(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                 Applicazione della normativa FATCA 
                 a istituzioni finanziarie italiane 
 
  1. Trattamento di  istituzioni  finanziarie  italiane  tenute  alla
comunicazione. Si  considera  che  ciascuna  istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione soddisfa  le  condizioni  previste
nella Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti e non
e' soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se
l'Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli articoli 2 e 3  in
relazione  a  tale  istituzione  finanziaria  italiana  tenuta   alla
comunicazione  e  l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta   alla
comunicazione: 
    a) identifica i conti statunitensi  oggetto  di  comunicazione  e
comunica con cadenza annuale  all'autorita'  competente  italiana  le
informazioni che devono essere comunicate ai sensi del  sub-paragrafo
2(a) dell'articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell'articolo 3; 
    b) per ciascuno degli anni 2015  e  2016,  comunica  con  cadenza
annuale  all'autorita'  competente  italiana  il  nome  di   ciascuna
istituzione finanziaria non partecipante  alla  quale  ha  effettuato
pagamenti, nonche' l'importo complessivo di tali pagamenti; 
    c)  adempie  agli  obblighi  di  registrazione  applicabili  alle
istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner; 
    d) nella misura in cui un'istituzione finanziaria italiana tenuta
alla  comunicazione  (i)  agisce   in   qualita'   di   intermediario
qualificato (ai fini della Sezione 1441  dell'Internal  Revenue  Code
degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilita' primarie
del sostituto d'imposta ai sensi del capitolo  3  del  Sottotitolo  A
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, (ii) e' una societa' di
persone estera che ha scelto di  agire  in  qualita'  di  withholding
foreign partnership (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471  dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti), o (iii) e' un trust  estero  che  ha
scelto di agire in qualita' di withholding  foreign  trust  (ai  fini
delle Sezioni 1441 e 1471  dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati
Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi  pagamento
di  fonte  statunitense  sul  quale  e'   applicabile   la   ritenuta
corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante; e 
    e) nel caso di un'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione, non  descritta  nel  sub-paragrafo  (d)  del  presente
paragrafo, che  effettua  un  pagamento,  o  agisce  in  qualita'  di
intermediario in relazione a un pagamento di fonte  statunitense  sul
quale  e'  applicabile  la  ritenuta  corrisposto  ad  un'istituzione
finanziaria  non  partecipante,  l'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione fornisce al piu' prossimo pagatore di  tale
pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la  ritenuta
le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e  della
comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento. 
  Nonostante  quanto  precede,  un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta  alla  comunicazione  in  relazione  alla   quale   non   sono
soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non e' assoggettata
a ritenuta ai sensi della Sezione  1471  dell'Internal  Revenue  Code
degli Stati Uniti a meno che tale  istituzione  finanziaria  italiana
non  sia  trattata  dall'IRS  quale   istituzione   finanziaria   non
partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5. 
  2. Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti. Gli  Stati
Uniti non richiedono ad un'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta
alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della  Sezione
1471 o 1472 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti in relazione
a un conto detenuto da  un  titolare  di  conto  recalcitrante  (come
definito nella Sezione 1471(d)(6) dell'Internal  Revenue  Code  degli
Stati Uniti) o di chiudere  tale  conto,  se  l'autorita'  competente
statunitense riceve le informazioni  di  cui  al  sub-paragrafo  2(a)
dell'articolo 2, fatte salve  le  disposizioni  dell'articolo  3,  in
relazione a tale conto. 
  3. Trattamento specifico dei piani  pensionistici.  Ai  fini  della
Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli  Stati
Uniti  trattano  i   piani   pensionistici   italiani   descritti   e
identificati nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria  estera
considerata adempiente o come un  beneficiario  effettivo  esente,  a
seconda dei casi. A  tale  scopo,  un  piano  pensionistico  italiano
comprende un'entita' costituita o situata in Italia  e  regolamentata
in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo  giuridico
predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per
conseguire un reddito per fornire tali  prestazioni  ai  sensi  della
legislazione italiana e  regolamentato  in  relazione  a  contributi,
distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione. 
  4. Identificazione e trattamento di altre  istituzioni  finanziarie
estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti. Ai fini
della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti,  gli
Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria  italiana  che
non e' tenuta  alla  comunicazione  come  un'istituzione  finanziaria
estera  considerata  adempiente  o  come  un  beneficiario  effettivo
esente, a seconda dei casi. 
  5.  Norme  speciali  concernenti  le  entita'  collegate  che  sono
istituzioni   finanziarie   non   partecipanti.   Se   un'istituzione
finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di  cui  al
paragrafo 1 del presente articolo o e' descritta ai paragrafi 3  o  4
del presente articolo, possiede un'entita' collegata o una succursale
che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entita' collegata
o succursale di soddisfare i requisiti di un'istituzione  finanziaria
estera  partecipante   o   di   un'istituzione   finanziaria   estera
considerata adempiente  ai  fini  della  Sezione  1471  dell'Internal
Revenue Code degli Stati  Uniti  o  ha  un'entita'  collegata  o  una
succursale  che  e'  trattata  come  un'istituzione  finanziaria  non
partecipante  solo  in  ragione   della   cessazione   della   regola
transitoria  per  le  limited  FFI  e  per  le  limited   branch   in
applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento  del  Tesoro
degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua  ad
essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua
ad essere trattata come un'istituzione finanziaria estera considerata
adempiente o come un beneficiario  effettivo  esente  ai  fini  della
Sezione  1471  dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati  Uniti,   a
condizione che: 
    a)  l'istituzione  finanziaria  italiana  tratti   tale   entita'
collegata  o   succursale   come   un'istituzione   finanziaria   non
partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di  comunicazione
e di  ritenuta  alla  fonte  del  presente  Accordo  e  tale  entita'
collegata o succursale si identifichi presso  i  sostituti  d'imposta
quale istituzione finanziaria non partecipante; 
    b) ciascuna di tali entita' collegate o succursali identifichi  i
propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali
conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell'Internal  Revenue
Code degli Stati  Uniti  nella  misura  consentita  dalle  pertinenti
disposizioni  di  legge  applicabili  all'entita'  collegata  o  alla
succursale; e 
    c)  tale   entita'   collegata   o   succursale   non   solleciti
specificamente conti statunitensi detenuti da persone  che  non  sono
residenti nella giurisdizione in cui e'  situata  tale  succursale  o
entita' collegata ovvero conti detenuti  da  istituzioni  finanziarie
non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui e'
situata tale succursale o entita'  collegata,  e  tale  succursale  o
entita' collegata  non  e'  utilizzata  dall'istituzione  finanziaria
italiana o da altra entita' collegata al fine di eludere gli obblighi
previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione  1471
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a seconda dei casi. 
  6.  Coordinamento  dei  tempi.  Nonostante  i  paragrafi  3   e   5
dell'articolo 3: 
    a) l'Italia non e' obbligata ad ottenere e scambiare informazioni
riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al  quale
analoghe informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle
istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei  regolamenti
del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; 
    b)  l'Italia  non  e'  obbligata  ad  avviare   lo   scambio   di
informazioni  prima  della  data  entro  la  quale   le   istituzioni
finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni
analoghe all'IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti; 
    c) gli Stati Uniti non sono obbligati  ad  ottenere  e  scambiare
informazioni riferite ad un anno  solare  precedente  al  primo  anno
solare in  relazione  al  quale  l'Italia  e'  tenuta  a  ottenere  e
scambiare le informazioni; 
    d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare  lo  scambio  di
informazioni prima della data entro la quale l'Italia  e'  tenuta  ad
avviare lo scambio di informazioni. 
  7.  Coordinamento  delle  definizioni   con   i   regolamenti   del
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.  Nonostante  l'articolo  1
del presente Accordo  e  le  definizioni  di  cui  agli  Allegati  al
presente Accordo, nel dare  attuazione  allo  stesso,  l'Italia  puo'
utilizzare, e puo' consentire alle istituzioni  finanziarie  italiane
di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del
Dipartimento  del  Tesoro  degli  Stati  Uniti  in   luogo   di   una
corrispondente definizione del presente  Accordo,  a  condizione  che
tale applicazione non pregiudichi le finalita' dell'Accordo stesso.