Art. 4. Applicazione della normativa FATCA a istituzioni finanziarie italiane 1. Trattamento di istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione. Si considera che ciascuna istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione soddisfa le condizioni previste nella Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti e non e' soggetta a ritenuta alla fonte ai sensi della medesima sezione, se l'Italia adempie ai propri obblighi ai sensi degli articoli 2 e 3 in relazione a tale istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione: a) identifica i conti statunitensi oggetto di comunicazione e comunica con cadenza annuale all'autorita' competente italiana le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del sub-paragrafo 2(a) dell'articolo 2 nei tempi e nei modi descritti nell'articolo 3; b) per ciascuno degli anni 2015 e 2016, comunica con cadenza annuale all'autorita' competente italiana il nome di ciascuna istituzione finanziaria non partecipante alla quale ha effettuato pagamenti, nonche' l'importo complessivo di tali pagamenti; c) adempie agli obblighi di registrazione applicabili alle istituzioni finanziarie nelle giurisdizioni partner; d) nella misura in cui un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione (i) agisce in qualita' di intermediario qualificato (ai fini della Sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti) che ha scelto di assumere responsabilita' primarie del sostituto d'imposta ai sensi del capitolo 3 del Sottotitolo A dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, (ii) e' una societa' di persone estera che ha scelto di agire in qualita' di withholding foreign partnership (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), o (iii) e' un trust estero che ha scelto di agire in qualita' di withholding foreign trust (ai fini delle Sezioni 1441 e 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti), applica una ritenuta del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante; e e) nel caso di un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, non descritta nel sub-paragrafo (d) del presente paragrafo, che effettua un pagamento, o agisce in qualita' di intermediario in relazione a un pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la ritenuta corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione fornisce al piu' prossimo pagatore di tale pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la ritenuta le informazioni necessarie ai fini della ritenuta alla fonte e della comunicazione che devono avere luogo in relazione a tale pagamento. Nonostante quanto precede, un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione in relazione alla quale non sono soddisfatte le condizioni del presente paragrafo, non e' assoggettata a ritenuta ai sensi della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti a meno che tale istituzione finanziaria italiana non sia trattata dall'IRS quale istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5. 2. Sospensione di norme relative ai conti recalcitranti. Gli Stati Uniti non richiedono ad un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione di effettuare una ritenuta ai sensi della Sezione 1471 o 1472 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti in relazione a un conto detenuto da un titolare di conto recalcitrante (come definito nella Sezione 1471(d)(6) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti) o di chiudere tale conto, se l'autorita' competente statunitense riceve le informazioni di cui al sub-paragrafo 2(a) dell'articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, in relazione a tale conto. 3. Trattamento specifico dei piani pensionistici. Ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano i piani pensionistici italiani descritti e identificati nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. A tale scopo, un piano pensionistico italiano comprende un'entita' costituita o situata in Italia e regolamentata in Italia, oppure un accordo contrattuale o un dispositivo giuridico predeterminato che opera per fornire prestazioni pensionistiche o per conseguire un reddito per fornire tali prestazioni ai sensi della legislazione italiana e regolamentato in relazione a contributi, distribuzioni, comunicazioni, sponsorizzazioni e tassazione. 4. Identificazione e trattamento di altre istituzioni finanziarie estere considerate adempienti e beneficiari effettivi esenti. Ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, gli Stati Uniti trattano qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta alla comunicazione come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente, a seconda dei casi. 5. Norme speciali concernenti le entita' collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti. Se un'istituzione finanziaria italiana, che altrimenti soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo o e' descritta ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, possiede un'entita' collegata o una succursale che opera in una giurisdizione che impedisce a tale entita' collegata o succursale di soddisfare i requisiti di un'istituzione finanziaria estera partecipante o di un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o ha un'entita' collegata o una succursale che e' trattata come un'istituzione finanziaria non partecipante solo in ragione della cessazione della regola transitoria per le limited FFI e per le limited branch in applicazione dei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tale istituzione finanziaria italiana continua ad essere adempiente rispetto ai termini del presente Accordo e continua ad essere trattata come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o come un beneficiario effettivo esente ai fini della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a condizione che: a) l'istituzione finanziaria italiana tratti tale entita' collegata o succursale come un'istituzione finanziaria non partecipante separata ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione e di ritenuta alla fonte del presente Accordo e tale entita' collegata o succursale si identifichi presso i sostituti d'imposta quale istituzione finanziaria non partecipante; b) ciascuna di tali entita' collegate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e comunichi le informazioni relative a tali conti come previsto a norma della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti nella misura consentita dalle pertinenti disposizioni di legge applicabili all'entita' collegata o alla succursale; e c) tale entita' collegata o succursale non solleciti specificamente conti statunitensi detenuti da persone che non sono residenti nella giurisdizione in cui e' situata tale succursale o entita' collegata ovvero conti detenuti da istituzioni finanziarie non partecipanti che non sono stabilite nella giurisdizione in cui e' situata tale succursale o entita' collegata, e tale succursale o entita' collegata non e' utilizzata dall'istituzione finanziaria italiana o da altra entita' collegata al fine di eludere gli obblighi previsti ai sensi del presente Accordo o ai sensi della Sezione 1471 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, a seconda dei casi. 6. Coordinamento dei tempi. Nonostante i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 3: a) l'Italia non e' obbligata ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente a quello in relazione al quale analoghe informazioni devono essere comunicate all'IRS da parte delle istituzioni finanziarie estere partecipanti ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; b) l'Italia non e' obbligata ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale le istituzioni finanziarie estere partecipanti sono tenute a comunicare informazioni analoghe all'IRS ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; c) gli Stati Uniti non sono obbligati ad ottenere e scambiare informazioni riferite ad un anno solare precedente al primo anno solare in relazione al quale l'Italia e' tenuta a ottenere e scambiare le informazioni; d) gli Stati Uniti non sono obbligati ad avviare lo scambio di informazioni prima della data entro la quale l'Italia e' tenuta ad avviare lo scambio di informazioni. 7. Coordinamento delle definizioni con i regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nonostante l'articolo 1 del presente Accordo e le definizioni di cui agli Allegati al presente Accordo, nel dare attuazione allo stesso, l'Italia puo' utilizzare, e puo' consentire alle istituzioni finanziarie italiane di utilizzare una definizione presente nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in luogo di una corrispondente definizione del presente Accordo, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalita' dell'Accordo stesso.