Art. 4 
 
                              Principi 
 
  1. Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per
quanto  riguarda  la  gestione,  l'amministrazione  ed  il  controllo
interno  in  materia  amministrativa,  economica  e   contabile.   Il
patrimonio, il bilancio e la contabilita' delle  imprese  ferroviarie
devono essere distinti da quelli dello Stato,  delle  regioni,  delle
province autonome e degli enti locali. 
  2. Le imprese ferroviarie sono gestite secondo  i  principi  validi
per le societa' commerciali,  a  prescindere  dalla  loro  proprieta'
pubblica o  privata,  anche  per  quanto  riguarda  gli  obblighi  di
servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e  i  contratti  di
servizio  pubblico  conclusi  dalla   medesima   con   le   autorita'
competenti. 
  3.  Le  imprese  ferroviarie  definiscono  i  loro   programmi   di
attivita', compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti
programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario  delle
imprese e alla realizzazione degli  altri  obiettivi  in  materia  di
gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano  i
mezzi per realizzare tali obiettivi. 
  4. Con riferimento agli orientamenti  di  politica  generale  e  in
considerazione  dei  piani  o  contratti   nazionali,   eventualmente
pluriennali, compresi i piani di investimento e di  finanziamento  e,
lasciato  impregiudicato  il  regolamento  (CE)  n.   1370/2007   del
Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese  ferroviarie  sono  in
particolare libere di: 
  a) stabilire la propria  organizzazione  interna,  fatte  salve  le
disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 22; 
  b)   disciplinare   le   modalita'   della   fornitura   e    della
commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione; 
  c) prendere le decisioni  concernenti  il  personale,  la  gestione
patrimoniale e gli acquisti propri; 
  d)  aumentare  la  propria  quota  di  mercato,   elaborare   nuove
tecnologie, creare nuovi servizi  e  adottare  tecniche  di  gestione
innovative; 
  e) avviare  nuove  attivita'  in  settori  associati  all'attivita'
ferroviaria. 
  5. In deroga a quanto previsto al  comma  4,  gli  azionisti  delle
imprese  ferroviarie  detenute  o  controllate  dallo  Stato  possono
richiedere  la  loro  approvazione  preventiva  per   le   principali
decisioni relative alla gestione dell'impresa al pari degli azionisti
di societa' per azioni  private  in  virtu'  del  diritto  societario
italiano. Le  disposizioni  del  presente  articolo  fanno  salve  le
competenze degli organi di vigilanza in  relazione  alla  nomina  dei
membri del consiglio di amministrazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il Regolamento (CE) 1370/2007, si veda  nelle  note
          all'art. 3.