Art. 4 
 
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in  onde
  medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO 
 
  1. Dopo  l'articolo  24  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di
radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze
e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e  coordinate
secondo  le  regole  stabilite   dall'Unione   internazionale   delle
telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra
1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM)
possono  essere  assegnate  dal  Ministero  per  le  trasmissioni  di
radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio
pubblico di cui al presente testo unico e con  i  relativi  piani  di
sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione  dei
criteri e delle modalita' di assegnazione  da  parte  dell'Autorita',
tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27,  comma  5,  e  29,
comma 3, del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto  legislativo  1º  agosto   2003,   n.   259,   e   successive
modificazioni, e in  modo  da  consentire  un  uso  efficiente  dello
spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177  (Testo
          unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2005,  n.
          208, S.O.