Art. 4 Stato patrimoniale e conto economico (articolo 9, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE) 1. Gli intermediari non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali e consentire l'aggiunta di nuove voci, purche' il contenuto di queste ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci gia' previste. 2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico e' indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento o l'impossibilita' di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.