Art. 4 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, nonche', fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal Soggetto gestore, che a tal fine, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, stipula con il Ministero, sentito il Ministro delle economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, un'apposita convenzione con cui sono regolati i reciproci rapporti. Con la predetta convenzione sono, altresi', definiti gli obblighi informativi a carico del Soggetto gestore, necessari al monitoraggio delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni. 2. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite del corrispettivo gia' previsto nella convenzione relativa alla gestione delle misure di cui al Titolo I, Capi I, II e IV del decreto legislativo n. 185/2000, ridotto in misura non inferiore al 20 per cento.
Note all'art. 4: - Per l'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, si veda nelle note alle premesse. I Capi I (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese), II (Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi) e IV (Misure in favore delle cooperative sociali) del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2014, n. 43.