Art. 4
Documentazione
1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo
in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura
rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua
qualita' di richiedente protezione internazionale. L'attestato non
certifica l'identita' del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di
protezione internazionale rilasciata contestualmente alla
verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce
permesso di soggiorno provvisorio.
4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso
di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza
di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal
presente decreto.
5. La questura puo' fornire al richiedente un documento di viaggio
ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria
la presenza in un altro Stato.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante: "Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2011, n. 220), come modificato dal presente
decreto.
"Art. 19 (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione
monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale o la sezione
che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla
Commissione nazionale per il diritto di asilo e' competente
il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo
del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il
provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nel caso di ricorrenti presenti in una
struttura di accoglienza governativa o in una struttura del
sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' competente il
tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede
la struttura ovvero il centro.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento
di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera
b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e
successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e
successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e
d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo'
essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
L'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 1, e' adottata
entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di
sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del
comma 4, quando l'istanza di sospensione e' accolta, al
ricorrente e' rilasciato un permesso di soggiorno per
richiesta asilo.
5-bis. La proposizione del ricorso o dell'istanza
cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda
volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma
1 lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato
e al Ministero dell'interno, presso la Commissione
nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dalla Commissione che ha adottato l'atto
impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo
417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo'
depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene
necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice puo'
procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari
per la definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con ordinanza che rigetta il
ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide
sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide
sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato
dalla Corte d'Appello.
9-bis. L'ordinanza di cui al comma 9 nonche' i
provvedimenti di cui all'articolo 5 sono comunicati alle
parti a cura della cancelleria.
10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.".
- Si riporta il testo dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come
modificato dal presente decreto.
"Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione
internazionale). - Omissis.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del
richiedente su appositi modelli predisposti dalla
Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e
sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia,
unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 e' redatto entro
tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta'
di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volonta' e' manifestata
all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono
prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un
elevato numero di domande in conseguenza di arrivi
consistenti e ravvicinati di richiedenti.
Omissis".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 21
novembre 1967, n. 1185 recante: "Norme sui passaporti",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n.
314:
"Art. 21. Possono essere rilasciati e rinnovati
passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili
documenti, equipollenti al passaporto, in favore di
stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi
internazionali.".