Art. 4 
 
 
Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
              74, in materia di dichiarazione infedele 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  la  parola:  "cinquantamila"  e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro  due  milioni",  sono
sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni"; 
    c) dopo il comma 1, sono aggiunti i  seguenti:  "1-bis.  Ai  fini
dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene  conto
della non corretta classificazione,  della  valutazione  di  elementi
attivi o  passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
criteri concretamente applicati  sono  stati  comunque  indicati  nel
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante  ai  fini  fiscali,
della violazione dei  criteri  di  determinazione  dell'esercizio  di
competenza, della non inerenza, della non deducibilita'  di  elementi
passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente  considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle  corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene  conto  nella
verifica del superamento delle soglie  di  punibilita'  previste  dal
comma 1, lettere a) e b)."; 
    d) la parola: "fittizi", ovunque presente,  e'  sostituita  dalla
seguente: "inesistenti". 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  vigente  dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori  dei  casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere  le  imposte
          sui redditi o sul valore  aggiunto,  indica  in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od
          elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          tre milioni. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del
          comma  1,  non  si   tiene   conto   della   non   corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilita'  di  elementi  passivi
          reali. 
              1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non  danno
          luogo a fatti punibili  le  valutazioni  che  singolarmente
          considerate, differiscono in misura  inferiore  al  10  per
          cento da quelle corrette. Degli importi  compresi  in  tale
          percentuale  non  si  tiene  conto   nella   verifica   del
          superamento delle soglie di punibilita' previste dal  comma
          1, lettere a) e b).".