Art. 4 
 
 
               Termini per la notifica della cartella 
                   di pagamento. Casi particolari 
 
  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:
"c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza  dell'ultima
rata del piano di rateazione per le  somme  dovute  a  seguito  degli
inadempimenti di cui all'articolo 15-ter."; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   1,   il
concessionario  notifica  la  cartella  di  pagamento,  a   pena   di
decadenza: 
        a) per i crediti anteriori alla  data  di  pubblicazione  del
ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro  delle
imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del  terzo
anno successivo: 
          1) alla pubblicazione del decreto che  revoca  l'ammissione
al concordato preventivo ovvero ne dichiara la  mancata  approvazione
ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; 
          2)  alla  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
        b) per i crediti rientranti nell'accordo di  ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di  presentazione
della proposta di transazione fiscale di  cui  all'articolo  182-ter,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  entro  il  31
dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine  di  cui
al settimo comma dell'articolo 182-ter del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara
l'annullamento dell'accordo; 
        c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori  alla
data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della
crisi  da  sovraindebitamento  o  della   proposta   di   piano   del
consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
          1)  alla  pubblicazione  del  decreto   che   dichiara   la
risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi
da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti  dell'accordo,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  o  dell'articolo  12,  comma  4,
della medesima legge n. 3 del 2012; 
          2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara  la
cessazione  degli  effetti  del  piano  del  consumatore,  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo  12-ter,  comma  4,  della
legge n. 3 del 2012. 
      1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato  il  fallimento
del debitore, il concessionario procede all'insinuazione  al  passivo
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita' di notificare la
cartella di pagamento.". 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'art. 25 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte   sul   reddito),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 25. (Cartella di pagamento) 
              1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31
          dicembre: 
              a) del terzo anno successivo a quello di  presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento dell'unica o ultima rata se il  termine  per  il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la  dichiarazione  e'
          presentata, per le somme che  risultano  dovute  a  seguito
          dell'attivita' di liquidazione  prevista  dall'art.  36-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo  a  quello
          di  presentazione   della   dichiarazione   del   sostituto
          d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi  degli
          articoli 19 e 20 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della dichiarazione, per le somme che  risultano  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di  controllo   formale   prevista
          dall'art. 36-ter del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973; 
              c)  del  secondo  anno  successivo  a  quello  in   cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme  dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio; 
              c-bis) del terzo anno successivo a quello  di  scadenza
          dell'ultima rata del  piano  di  rateazione  per  le  somme
          dovute a seguito degli inadempimenti  di  cui  all'articolo
          15-ter. 
              l-bis. In deroga alle  disposizioni  del  comma  1,  il
          concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di
          decadenza: 
              a) per i crediti anteriori alla data  di  pubblicazione
          del ricorso per l'ammissione al concordato  preventivo  nel
          registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo,  entro
          il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
              1)  alla   pubblicazione   del   decreto   che   revoca
          l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la
          mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              2) alla pubblicazione della sentenza  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento del concordato  preventivo  ai
          sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e  138
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              b)   per   i   crediti   rientranti   nell'accordo   di
          ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti  a
          ruolo  alla  data  di  presentazione  della   proposta   di
          transazione fiscale di cui  all'articolo  182-ter  ,  sesto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31
          dicembre  del  terzo  anno  successivo  alla  scadenza  del
          termine di cui al settimo comma dell'articolo  182-ter  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   ovvero   alla
          pubblicazione della sentenza  che  dichiara  l'annullamento
          dell'accordo; 
              c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori
          alla data di pubblicazione della  proposta  di  accordo  di
          composizione della  crisi  da  sovraindebitamento  o  della
          proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del
          terzo anno successivo: 
              1) alla  pubblicazione  del  decreto  che  dichiara  la
          risoluzione o l'annullamento dell'accordo  di  composizione
          della crisi da sovraindebitamento, ai  sensi  dell'articolo
          14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la  cessazione
          degli effetti  dell'accordo,  ai  sensi  dell'articolo  Il,
          comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima  legge
          n. 3 del 2012; 
              2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara
          la cessazione degli effetti del piano del  consumatore,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 5,  e  dell'articolo  12-ter,
          comma 4, della legge n. 3 del 2012. 
              1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure
          di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  l-bis  viene
          dichiarato il fallimento del  debitore,  il  concessionario
          procede all' insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo
          87, comma 2, senza necessita' di notificare la cartella  di
          pagamento. 
              (Omissis).".