Art. 4 Aumento o riduzione del compenso 1. L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessita' della gestione; b) ricorso all'opera di coadiutori; c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.