Art. 4 Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera d, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.