Articolo IV Giurisdizione l. Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte ospitata, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi dello Stato di origine, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.