(Accordo-art. IV)
 
                             Articolo IV 
 
 
                            Giurisdizione 
 
    l. Le Autorita' della  Parte  ospitante  avranno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
della Parte ospitata,  per  quanto  riguarda  i  reati  commessi  sul
proprio territorio e puniti in base alla legislazione di tale Stato. 
    2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato d'origine hanno il  diritto
di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze
Armate e sul personale civile, fatte salve le leggi  dello  Stato  di
origine, per quanto riguarda: 
    a. i reati che minacciano la  sicurezza  o  i  beni  dello  Stato
d'origine; 
    b. i reati risultanti da qualsiasi  atto  o  omissione,  commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il servizio.