Art. 4 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili 1. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non e' conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000. 2. La persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, e' punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.