Art. 4 
 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   dei   Ministeri
                     dell'interno e della difesa 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  marzo
2005, n. 26. 
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici  alle
disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  prevenzione
incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei  mesi  dalla  data  di
adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque  non  oltre
il 31 dicembre 2016. 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014,
n. 35, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  4.  I  termini  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-ter,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono  differiti  al  31  dicembre
2016. 
  5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: " 31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016". 
  6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le
parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".