Art. 4 
 
 
                    Accertamento delle competenze 
                   ed attestato di qualificazione 
 
  1. Al termine dei corsi di addestramento di cui  all'art.  2,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da  un
ufficiale  ovvero  da  un   sottufficiale   del   ruolo   marescialli
appartenente al Corpo delle capitanerie  di  porto,  e  composta  dal
direttore del corso e da almeno due membri del  corpo  istruttori  di
cui uno svolge anche la funzione di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli  argomenti  seguiti  ed
indicati all'art. 2 del presente decreto, si articola  in  una  prova
scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti
ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una  prova  pratica
(es: caso di studio) della durata di 30 minuti. 
  3. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta  e'  assegnato  un
punto, tale prova si intende superata se si  raggiunge  il  punteggio
minimo  di  21  (21/30).  Per  la  prova  pratica,  il  giudizio   di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato D e la prova si intende superata se si raggiunge il giudizio
di sufficiente (voto nella scala  numerica  6).  L'esame  si  intende
superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  4. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un  attestato,  secondo  il  modello  in  allegato  E  del
presente decreto, riportante i commi da 4 a 7 della regola V/2  della
STCW per i quali si e' superato l'esame (art. 2, lettere a), b),  c),
d). 
  5. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato  almeno  un  anno  di
navigazione su navi passeggeri ed abbiano  frequentato  il  corso  di
aggiornamento (refresher training) di cui al successivo art. 5.