Art. 4 
 
 
               Accesso ai meccanismi di incentivazione 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai  meccanismi
di incentivazione stabiliti dal presente decreto,  previa  iscrizione
in appositi  registri  in  posizione  tale  da  rientrare  in  limiti
specifici di potenza, i seguenti impianti: 
  a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la
relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia; 
  b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore
al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; 
  c) gli impianti oggetto di un intervento di  rifacimento  totale  o
parziale, nei limiti di contingenti  e  con  le  modalita'  stabiliti
all'art. 17; 
  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento non sia superiore  al  valore  di
soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 
  2. Accedono ai meccanismi di  incentivazione  di  cui  al  presente
decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive  di  aste
al ribasso i seguenti impianti: 
  a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui  potenza
e' superiore alla pertinente potenza di soglia; 
  b) gli impianti oggetto di un intervento di  potenziamento  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia
vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte. 
  3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di
cui al presente decreto: 
  a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza
fino a 60 kW; 
  b) gli impianti idroelettrici di potenza  nominale  di  concessione
fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche: 
  i. realizzati su canali artificiali  o  condotte  esistenti,  senza
incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del
periodo in cui ha luogo il prelievo; 
  ii. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze
esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico; 
  iii. che utilizzano salti su briglie  o  traverse  esistenti  senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; 
  iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al
netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione
di alveo naturale; 
  c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art.  8  comma  4,
lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a
biogas di potenza fino a 100 kW; 
  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello
della potenza prima  dell'intervento  non  sia  superiore  ai  valori
massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); 
  e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza  complessiva,
a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi  di  potenza
di cui alle lettera a), b) e c); 
  f) gli impianti realizzati con procedure ad  evidenza  pubblica  da
amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate,  ivi  inclusi  i
consorzi di bonifica, aventi  potenza  fino  al  doppio  del  livello
massimo indicato alle lettere da a) a c); 
  g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW. 
  4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  accedono  agli
incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19. 
  5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso  agli  incentivi  a
condizione che i relativi  lavori  di  costruzione  risultino,  dalla
comunicazione  di   inizio   lavori   trasmessa   all'amministrazione
competente, avviati  dopo  l'inserimento  in  posizione  utile  nelle
graduatorie. 
  6. Il comma  5  non  si  applica  agli  impianti  che  hanno  fatto
richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito  delle  procedure  di
aste e registro svolte ai sensi del  decreto  ministeriale  6  luglio
2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso  diretto  sulla
base del medesimo decreto. 
  7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 6 novembre 2014. 
  8. Gli impianti di cui al comma 3 possono  optare,  in  alternativa
all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione  al  registro  di
cui al comma 1. In tal  caso,  dopo  la  richiesta  di  iscrizione  a
registro, non e' consentito l'accesso diretto. 
  9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base  di  una
concessione  di   derivazione   da   un   corpo   idrico,   ai   fini
dell'ammissione all'incentivo il  produttore  allega  un'attestazione
rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi  che
il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento  o  il
raggiungimento degli obiettivi di  qualita'  definiti  per  il  corso
d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1,  lettera
a) del regio decreto n.  1775/1933,  come  sostituito  dall'art.  96,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  10.  Per  gli  impianti  ad  accesso  diretto,  ferma  restando  la
possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi,  l'ammissione  e
la  conseguente  erogazione  degli  stessi  sono  sospese  fino  alla
trasmissione al GSE dell'attestazione di  cui  al  comma  9.  Decorsi
inutilmente  sei  mesi   dalla   data   di   entrata   in   esercizio
dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade. 
  11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al  comma  9
e' prodotta al GSE entro la data  di  chiusura  dei  registri  ed  e'
condizione necessaria per  l'inserimento  in  posizione  utile  nella
graduatoria dei registri medesimi.