Art. 4 
 
  1.  Il  medico  veterinario  che  emette   diagnosi   di   sospetto
avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica
ne da' immediata comunicazione al sindaco,  al  servizio  veterinario
dell'azienda  sanitaria   locale   e   all'Istituto   zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente, inviando i  moduli  di  cui
all'allegato 1 e all'allegato 2,  sezione  A  e/o  sezione  B,  della
presente ordinanza.