Art. 4 1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne da' immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, sezione A e/o sezione B, della presente ordinanza.