Art. 4
Beneficiari
1. La richiesta del beneficio e' presentata ai comuni da un
componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto
Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello
tiene conto delle informazioni gia' dichiarate con riferimento al
nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio.
2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio,
in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di
cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve
essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda.
3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso
di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante
nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita' e di almeno un
suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito
sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del
beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla
data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore
o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni
con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso
di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi
dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella
composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla
variazione e la richiesta del beneficio puo' essere eventualmente
ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita'. In
caso di variazione della situazione lavorativa nel corso
dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per
i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' e comunque secondo le modalita' di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di
rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime
comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio
in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di
redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della
verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il
valore dell'ISEE e' aggiornato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto
della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo
familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti,
di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a
componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo
familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura
percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti
pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore con
apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della
nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di
cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero
dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta
acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti
la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata
superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della
richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base
alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi'
attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli
di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre
figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta'
di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto
esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal
fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente,
non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a
meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per uno o piu' componenti sia
stata accertata una condizione di disabilita' grave o non
autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU:
disabilita' grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non
autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi'
attribuito:
al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE,
diviso per 120;
iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi'
attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva si
trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al
comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di
computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al
pagamento di arretrati;
b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e
altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di
trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un
dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale,
l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale;
similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa
periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione
al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve
essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente
erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate
unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della
prestazione;
e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o
agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di
buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione
di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le
erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o
di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno
previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.
5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare
Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del
beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in
base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5,
comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una
regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di
rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rideterminato l'importo attribuito alle regioni e province autonome
ai sensi dell'art. 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello
nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, e
non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante
rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del
beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi
precedenti, l'acquisizione di nuove domande e' sospesa. La
rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del
beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca
del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di
bisogno che lo hanno motivato.