Art. 4 Verifiche, controlli e revoca dai contributi 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa. 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: a) accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto; b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera e); c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda; d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. 3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita' giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati. In caso di mancato adempimento, la medesima Direzione generale procede con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2016 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2176