Art. 4 
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine,
anche  attraverso  l'eventuale  verifica  delle  registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa. 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: 
    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto; 
    b) mancata effettuazione del corso  nella  data  e/o  nella  sede
indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e); 
    c) mancata effettuazione dell'eventuale  corso  di  formazione  a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda; 
    d)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti
ai medesimi corsi. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  4. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le  fatture
quietanzate  corredate  di  copia   del   bonifico   dei   versamenti
effettuati. In caso di mancato  adempimento,  la  medesima  Direzione
generale procede con  l'escussione  della  garanzia,  fatti  salvi  i
diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 giugno 2016 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2176