Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi
di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine,
anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede
indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e);
c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti
ai medesimi corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture
quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti
effettuati. In caso di mancato adempimento, la medesima Direzione
generale procede con l'escussione della garanzia, fatti salvi i
diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 giugno 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2176